N. L 347/38 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3483/83 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1983
relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato
a breve termine per il vino da pasto del tipo A III
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 337/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ('), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 1595/83 (2), in particolare l'articolo 7,
paragrafo 7,
considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 , di detto
regolamento istituisce un regime di aiuti al magazzi
naggio privato del vino da pasto e stabilisce che la
concessione di tali aiuti sia subordinata alla conclu
sione di un contratto di magazzinaggio a breve o a
lungo termine ; che il paragrafo 2, primo comma, di
detto articolo dispone che la possibilità di concludere
contratti di magazzinaggio a breve termine per il vino
da pasto sia accordata quando il prezzo rappresentativo
di un tipo di vino da pasto rimane, per due settimane
consecutive, inferiore al prezzo limite per l'intervento
e che tale possibilità sia soppressa quando il prezzo
rappresentativo di questo tipo di vino rimane, per due
settimane consecutive, superiore al prezzo limite per
l'intervento ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 3220/82
della Commissione, del 30 novembre 1982, che
accorda la possibilità di concludere contratti di magaz
zinaggio privato a breve termine per il vino da tavola
del tipo A III (3), prevede la concessione, a decorrere
dal 1° dicembre 1982, di un aiuto al magazzinaggio
privato per il vino da pasto del tipo A III ;
considerando che per questo tipo di vino la fissazione
del prezzo rappresentativo rivela che, nel corso delle
ultime due settimane, i prezzi rappresentativi sono
superiori al prezzo limite per l'intervento ;
considerando che sussistono pertanto i presupposti di
cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del rego
lamento (CEE) n . 337/79,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
La possibilità di concludere un contratto di magazzi
naggio privato a breve termine è soppressa per il vino
da pasto del tipo A III .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre
1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag. 1 .
2) GU n . L 163 del 22 . 6 . 1983, pag. 48 . (3) GU n . L 339 dell 1 . 12. 1982, pag. 49 .
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