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Regolamento (CEE) n. 3488/81 della Commissione, del 7 dicembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 08/12/1981 pag. 0019 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0209
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0209
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3488/81 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 1981
che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,
considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che, a richiesta dell'interessato, i cereali messi sotto controllo dopo il 1o agosto 1973 possono beneficiare delle restituzioni;
considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81, i quantitativi di cereali ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, in seguito alle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3487/81 (5), occorre fissare i coefficienti per i periodi compresi tra il 1o agosto 1973 e il 31 luglio 1981; che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali impiegati;
considerando che, con regolamento (CEE) n. 3233/81 della Commissione (6), è stato fissato, per ciascuno dei summenzionati periodi, un coefficiente per l'orzo trasformato in malto, impiegato nel Regno Unito per la fabbricazione del malt whisky; che in seguito ai dati supplementari recentemente forniti alla Commissione è opportuno fissare, per gli stessi periodi, tutti gli altri coefficienti;
considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1 % tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzatti totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento;
considerando che è d'uopo adeguare corrispondentemente taluni coefficienti, per tener conto di una tendenza all'aumento delle esportazioni;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1188/81, i coefficienti di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento, applicabili ai cereali impiegati:
- nel Regno Unito per la fabbricazione di « grain whisky »,
- in Irlanda per la fabbricazione di « Irish whiskey »,
sono fissati come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 121 del 5 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 183 del 3. 7. 1981, pag. 10.
(5) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 325 del 13. 11. 1981, pag. 20.
ALLEGATO
1.2,4.5,7 // // // // // Coefficienti applicabili in Irlanda // Coefficienti applicabili nel Regno Unito // // Coefficiente applicabile // Coefficiente applicabile 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Periodo di applicazione // all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B // all'orzo trasformato in malto, impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A // ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A // all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di « grain whisky » // agli altri cereali impiegati nella fabbricazione di « grain whisky » // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // // 1. 8. 1973 - 31. 7. 1974 // 0,121 // 0,251 // 0,253 // 0,688 // 0,696 // 1. 8. 1974 - 31. 7. 1975 // 0,198 // 0,418 // 0,413 // 0,666 // 0,678 // 1. 8. 1975 - 31. 7. 1976 // 0,253 // 0,529 // n.d. // 0,678 // 0,554 // 1. 8. 1976 - 31. 7. 1977 // 0,212 // 0,441 // n.d. // 0,586 // 0,360 // 1. 8. 1977 - 31. 7. 1978 // 0,241 // 0,499 // n.d. // 0,452 // 0,103 // 1. 8. 1978 - 31. 7. 1979 // 0,203 // 0,422 // n.d. // 0,507 // n.d. // 1. 8. 1979 - 31. 7. 1980 // 0,210 // 0,438 // n.d. // 0,348 // n.d. // 1. 8. 1980 - 31. 7. 1981 // 0,239 // 0,409 // n.d. // 0,503 // 0,052 // // // // // //
(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.
n.d. = non determinabile; coefficienti da applicare: 0.
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