N. L 347/48 9 . 12. 83Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE) N. 3488/83 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1983
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
trasformati e degli alimenti composti a base di cereali
e di riso conduce a fissare la restituzione ad un
importo che compensi il divario tra i prezzi nella
Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della situazione per certi
prodotti , a seconda della loro destinazione ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni, occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatati
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regola
mento (CEE) n . 2727/75 la differenza tra i corsi o i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti
nella Comunità può essere compensata mediante una
restituzione all'esportazione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, che definisce, nel settore dei cereali , le norme
generali relative alle concessioni delle restituzioni all'e
sportazione ed ai criteri di fissazione del loro impor
to (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo
conto della situazione e della probabile evoluzione, da
una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi
prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi
dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul
mercato mondiale ; che, conformemente allo stesso
articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali
una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal
punto di vista dei prezzi e degli scambi , e tener conto
inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni
previste nonché dell'opportunità di evitare perturba
zioni sul mercato comunitario ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2744/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di
importazione e di esportazione dei prodotti trasformati
a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 414/83 (*), ha definitio i criteri
specifici su cui deve essere fondato il computo della
restituzione per tali prodotti ;
considerando che l'applicazione di tali modalità alla
situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui
all'articolo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n.
2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n . 2744/75,
sono fissate agli importi di cui in allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre
1983 .
(') GU n . L 281 delt i . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .
0 GU n . L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 78 .
(4) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 65 .
O GU n . L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1 .
9 . 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 347/49
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione per il malto
(ECU/ t)
Numero della tariffa doganale comune Importo delle restituzioni
11.07 A I b) 52,54
11.07 A II b) 41,91
11.07 B 48,84
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