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Regolamento (CEE) n. 3489/81 della Commissione, del 7 dicembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1981/1982
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 08/12/1981 pag. 0021
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3489/81 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 1981
che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1981/1982
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,
considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, in seguito alle informazioni fornite dagli Stati membri in merito al periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1980, occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1o agosto 1981 e il 31 luglio 1982; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1188/81, ogni coefficiente può essere differenziato secondo i cereali impiegati;
considerando che, con regolamento (CEE) n. 3236/81 della Commissione (4), è stato fissato, per il periodo che va dal 1o agosto 1981 al 31 luglio 1982, un coefficiente per l'orzo trasformato in malto, impiegato nel Regno Unito per la fabbricazione del malt whisky; che, in seguito ai dati supplementari recentemente forniti alla Commissione, per questo periodo possono essere fissati solamente i coefficienti applicabili in Irlanda;
considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1 % tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento;
considerando che è d'uopo adeguare corrispondentemente i coefficienti, per tener conto di una tendenza all'aumento delle esportazioni irlandesi;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o agosto 1981 al 31 luglio 1982, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di « Irish whiskey » sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
Coefficienti applicabili in Irlanda
1.2,4 // // // // Coefficiente applicabile 1.2.3.4 // // // // // Periodo di applicazione // all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B // all'orzo trasformato in malto, impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A // ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A // // 1 // 2 // 3 // // // // // 1. 8. 1981 - 31. 7. 1982 // 0,325 // 0,368 // n.d. // // // //
(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.
n.d. = non determinabile; coefficiente da applicare = 0.
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