Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3490/81 della Commissione, del 7 dicembre 1981, che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75, nell' ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 2363/81
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 08/12/1981 pag. 0023
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3490/81 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 1981
che deroga a talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 , nell ' ambito della gara permanente indetta dal regolamento ( CEE ) n . 2363/81
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificata da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1949/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 ,
considerando che , in virtù del regolamento ( CEE ) n . 2363/81 del 17 agosto 1981 ( 3 ) , la Commissione ha indetto una gara per il prelievo e/o la restituzione all ' esportazione d ' orzo verso la Polonia ; che la normale durata della validità dei titoli di esportazione , prevista dall ' articolo 4 , paragrafo 2 , del suddetto regolamento risulta insufficiente per poter esportare i prodotti in questione alle condizioni specifiche stabilite da tale regolamento ; che è quindi opportuno , in deroga all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 della Commissione , del 25 luglio 1981 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e d ' esportazione nel settore dei cereali e del riso ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3480/80 ( 5 ) , prorogare sino al 31 dicembre 1981 la durata di validità dei titoli rilasciati nell ' ambito della gara in causa ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . In deroga all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 , la validità dei titoli di esportazione , rilasciati ai sensi dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 2363/81 , è prorogata sino al 31 dicembre 1981 .
2 . Per l ' applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 , l ' interessato deve presentare il titolo di esportazione all ' organismo che lo ha emesso , il quale procede ai necessari adattamenti .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 .
( 3 ) GU n . L 232 del 17 . 8 . 1981 , pag . 8 .
( 4 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 5 .
( 5 ) GU n . L 363 del 31 . 12 . 1980 , pag . 84 .
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