10 . 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 348 / 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 3490/83 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1983
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali , alle farine, alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 13 , paragrafo 5,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2543/73 (4), in particolare l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all' importazione
dei cereali , delle farine di grano o di segala e delle
semole e semolini di grano sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 2157/83 (^ e dai successivi regola
menti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati l' 8
dicembre 1983 ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai
corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,
conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore
conformemente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento
(CEE) n . 2727/75 sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre
1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1 .
(3) GU n. 106 del 30 . 10 . 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19 . 9 . 1973, pag. 1 .
( 5 ) GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.
N. L 348/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 10 . 12. 83
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1983 , che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali , alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Prelievi
10.01 B I Frumento tenero e frumento sega
-lato 87,33
10.01 B II
10.02
10.03
Frumento duro
Segala
Orzo
115,30 (') 0
76,04 («)
58,09
10.04 Avena 42,27
10.05 B
10.07 A
Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina
Grano saraceno
55,42 « 0
0
10.07 B Miglio 30,72 (4)
10.07 C Sorgo 72,50 (4)
10.07 D Altri cereali o o
11.01 A Farine di frumento o di frumento
segalato 136,39
11.01 B
1 1 .02 A I a)
Farine di segala
Semole e semolini di frumento duro
120,55
192,12
1 1.02 A I b) Semole e semolini di frumentoI
tenero 146,05
(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente
da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 435/80, i prelievi non sono appli
cati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei diparti
menti francesi d'oltremare .
(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo
all' importazione nella Comunità è diminuito di 50 % .
(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati
direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito
di 0,60 ECU/t.
(
trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei
regolamenti (CEE) n . 1 180/77 del Consiglio e (CEE) n . 2622/71 della
Commissione .
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