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Regolamento (CEE) n. 3493/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2761/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sull' o-xilene (ortoxilene) originario di Portorico e degli Stati Uniti d' America
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 09/12/1981 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0075
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3493/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 2761/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sull ' o-xilene ( ortoxilene ) originario di Portorico e degli Stati Uniti d ' America
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 del Consiglio , del 20 dicembre 1979 , relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ) , in particolare l ' articolo 12 ,
vista la proposta presentata alla Commissione , previa consultazione in seno ad un comitato consultivo previsto da detto regolamento ,
considerando che la Commissione , con il regolamento ( CEE ) n . 1411/81 ( 2 ) , ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 14,47 % sulle importazioni di o-xilene ( ortoxilene ) originarie di Portorico e degli Stati Uniti d ' America ;
considerando che il Consiglio , con il regolamento ( CEE ) n . 2761/81 ( 3 ) , ha istituito un dazio antidumping definitivo ;
considerando che le somme depositate a titolo di dazio provvisorio istituito con il regolamento ( CEE ) n . 1411/81 dovrebbero essere definitivamente riscosse fino a concorrenza dei tassi fissati all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2761/81 ;
considerando che le importazioni della Commonwealth Oil Refinery Company Inc . ( CORCO ) erano oggetto di un dazio provvisorio di 4,43 % il cui ammontare doveva essere riscosso ;
considerando che di questo non è stata fatta menzione nell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2761/81 ; che detto articolo deve di conseguenza essere modificato per tener conto della situazione della Commonwealth Oil Refinery Company Inc . ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2761/81 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 2
Sono definitivamente riscossi gli importi dovuti a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento ( CEE ) n . 1411/81 nella misura delle seguenti aliquote :
- 3,40 % per le importazioni provenienti dalla Exxon Chemical International Supply S.A . ,
- 4,43 % per le importazioni provenienti dalla Commonwealth Oil Refinery Company Inc . ,
- 5,15 % per le importazioni provenienti dalla Tenneco Oil Company ,
- 10,73 % per le importazioni provenienti dalla Sun Petroleum Products Co . ,
- 14,47 % per tutte le altre importazioni » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile a decorrere dal 25 settembre 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 339 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 241 del 27 . 5 . 1981 , pag . 29 .
( 3 ) GU n . L 270 del 25 . 9 . 1981 , pag . 1 .
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