10 . 12 . 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 348/ 11
REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/83 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1983
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2777/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del pollame ('), modifi
cato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in
particolare l'articolo 9 , paragrafo 2, quinto comma,
prima frase ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, a norma dell'articolo 9 del regola
mento (CEE) n . 2777/75, la differenza fra i prezzi sul
mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento
può essere compensata da una restituzione all'esporta
zione ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2779/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975 (3), ha stabilito le norme
generali relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il
loro importo ;
considerando che l'applicazione di tali norme e criteri
all'attuale situazione dei mercati nel settore del
pollame induce a fissare la restituzione a un importo
che consenta la partecipazione della Comunità al
commercio internazionale e tenga conto altresì del
carattere delle esportazioni di tali prodotti , nonché
dell'importanza che essi hanno attualmente ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni , occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
— per le altre monete , un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
La lista dei prodotti per la cui esportazione è concessa
la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento
(CEE) n . 2777/75 e gli importi della restituzione sono
fissati in allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre
1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 282 dell 1 . 11 . 1975, pag. 77.
(2) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17.
(3) GU n . L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 90 .
N. L 348/ 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 10 . 12 . 83
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1983 , che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore del pollame
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Restituzioni
ECU/ 100 unità
01.05 Volatili vivi da cortile :
per le esportazioni verso tutte le destinazioni , ad eccezione degli
Stati Uniti d'America :
A. di peso unitario non superiore a 185 g denominati « pulcini » :
I. di tacchini e di oche 3,00
II . altri 1,50
ECU/ 100 kg
02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i
fegati), freschi , refrigerati o congelati :
per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli
Stati Uniti d'America :
A. Volatili interi :
I. Galli , galline e polli :
a) presentati spennati , senza intestini, ma con la testa e le
zampe, detti « polli 83 % » 16,00
b) presentati spennati , svuotati , senza la testa e le zampe,
ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli
70 % • 16,00
c) presentati spennati , svuotati , senza la testa e le zampe,
senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli
65 % • 16,00
II . Anatre :
a) presentate spennate , dissanguate , non svuotate o senza
intestini , ma con la testa e le zampe, dette « anatre
85 % » 21,00
b) presentate spennate , svuotate, senza la testa e le
zampe , ma con il cuore , il fegato o il ventriglio , dette
« anatre 70 % » 21,00
c) presentate spennate , svuotate , senza la testa e le
zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette
« anatre 63 % » 21,00
IV. Tacchini :
a) presentati spennati , svuotati , senza la testa e le zampe,
ma con il collo , il cuore , il fegato e il ventriglio, deno
minati « tacchini 80 % » 13,00
b) presentati spennati , svuotati , senza la testa, il collo e le
zampe e senza il cuore , il fegato e il ventriglio, deno
minati « tacchini 73 % » 13,00
10 . 12 . 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 348 / 13
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Restituzioni
ECU/ 100 kg
02.02
(segue)
B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :
I. disossate :
b) di tacchini 26,00
c) di altri volatili 26,00
II . non disossate :
a) Metà o quarti :
1 . di galli , galline e polli 17,00
2. di anatre 21,00
4. di tacchini 14,00
b) Ali intere , anche senza la punta 11,00
d) Petti e pezzi di petti :
2. di tacchini 21,00
3 . di altri volatili 22,00
e) Cosce e pezzi di cosce :
2. di tacchini :
aa) fusi (coscette) e pezzi di fusi 10,00
bb) altri 19,00
3 . di altri volatili 21,00
Full & Egal Universal Law Academy