Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3495/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 09/12/1981 pag. 0003
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,
considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla od insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;
considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, negli altri casi, siano sospesi totalmente;
considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.
Le sospensioni sono applicabili:
- dal 1o gennaio al 28 febbraio 1982 per i prodotti di cui alla tabella I;
- dal 1o gennaio al 30 giugno 1982 per i prodotti di cui alla tabella II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.
Per il Consiglio
Il Presidente
T. KING
ALLEGATO
TABELLA I
1.2.3 // // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi autonomi % // // // // ex 03.02 A I f) // Merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens), salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'affumicatura o all'essiccamento (a) // 8 // ex 03.02 A II d) // Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens), salati o in salamoia, destinati all'affumicatura o all'essiccamento (a) // 9 // // //
TABELLA II
1.2.3 // // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi autonomi % // // // // ex 03.01 B I e) // Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi // 6 // ex 03.01 B I e) // Fianchi di spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati // 0 // ex 03.03 A I // Teste di aragosta destinate all'industria di trasformazione (a) // 10 // ex 07.05 B I // Fagioli bianchi secchi della specie Phaseolus vulgaris // 0 // ex 08.01 A // Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a) // 0 // ex 08.10 D // Datteri, congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione d'alcool (a) // 0 // ex 16.05 A // Granchi delle specie King (Paralithodes camtchaticus), Hanasaki (Paralithodes brevipes), Kegani (Erimacrus isenbecki), Queen (Chionoecaetes sp.p.), Geryon quinquedens e Neolithodes asperrimus, semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più // 0 // ex 16.05 B // Carne d'aragosta, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di crostacei preparati in terrine o zuppe (a) // 10 // ex 16.05 B // Gamberetti della specie Pandalus borealis, cotti in acqua e sgusciati, anche congelati o secchi, destinati all'industria di trasformazione dei prodotti della voce n. 16.05 (a) // 14 // // //
(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
Top