N. L 348/ 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 10 . 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/83 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1983
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
considerando che l'applicazione di tali norme e criteri
all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova
induce a fissare la restituzione a un importo che
consenta la partecipazione della Comunità al
commercio internazionale e tenga conto altresì del
carattere delle esportazioni di tali prodotti , nonché
dell' importanza che essi hanno attualmente ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il pollame e le uova,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2771 /75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3643/81 (2), in
particolare l'articolo 9 , paragrafo 2, quinto capoverso,
prima frase,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regola
mento (CEE) n . 2771 /75, la differenza tra i prezzi dei
prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , di detto rego
lamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comu
nità può essere compensata da una restituzione all'e
sportazione ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2774/75 del
Consiglio , del 29 ottobre 1975 (3), ha stabilito le norme
generali relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il
loro importo ;
considerando che , al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni, occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'elenco dei prodotti per i quali all'esportazione allo
stato naturale è concessa la restituzione di cui all'arti
colo 9 del regolamento (CEE) n . 2771 /75 e gli importi
di detta restituzione sono fissati in allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre
1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 282 dell l . 11 . 1 975, pag. 49.
(2) GU n . L 364 del 29 . 12. 1981 , pag. 1 .
( J ) GU n . L 282 dell' I . 11 . 1975, pag. 68 .
10 . 12 . 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 348/ 15
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1983 , che (issa le restituzioni
all'esportazione nel settore delle uova
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Restituzioni
ECU/ 100 unità
04.05 Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti
conservati , zuccherati o no :
A. Uova in guscio, fresche o conservate : l
I. Uova di volatili da cortile :
per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione
degli Stati Uniti d'America : I
a) Uova da cova (a) :
1 . di tacchini o d'oche 2,40
2. altre 1,05
' ECU/ 100 kg
per le esportazioni verso tutte le destinazioni :
b) altre 15,00
B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I
per le esportazioni verso tutte le destinazioni : l
I. atti ad usi alimentari : \
a) Uova sgusciate :
1 . essiccate 68,00
2. altre 17,00
b) Giallo d'uova :
1 . liquido 31,00
2 . congelato 33,00
3 . essiccato 69,00
(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condi
zioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.
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