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Regolamento (CEE) n. 3496/83 della Commissione del 9 dicembre 1983 recante modalità di applicazione del regime d' importazione applicabile, durante il primo trimestre del 1984, a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine
Gazzetta ufficiale n. L 348 del 10/12/1983 pag. 0016 - 0017
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3496/83 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1983
recante modalità di applicazione del regime d'importazione applicabile, durante il primo trimestre del 1984, a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2977/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1983, relativo al regime d'importazione applicabile durante il primo trimestre del 1984 a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2977/83 ha previsto che la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi diversi da quelli che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità, è limitata al 10 % ad valorem nei limiti di determinati quantitativi;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2977/83 ha previsto che è opportuno permettere le importazioni negli Stati membri, tenuto conto delle correnti commerciali tradizionali; che è pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale possono essere concessi titoli d'importazione in taluni Stati membri;
considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82 (3), per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati in più dei quantitativi indicati sul titolo;
considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini e caprini »,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Durante il primo trimestre del 1984 gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2977/83 nei limiti dei quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo e per categoria, di cui al suddetto articolo.
2. Tuttavia, la Francia e l'Irlanda sono autorizzate a limitare, dal primo trimestre del 1984, il rilascio di titoli d'importazione ai quantitativi tradizionalmente importati dai paesi terzi in questione. Il rilascio è effettuato ciascun trimestre conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 1.
Articolo 2
1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione (4).
2. La domanda o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato riguardano un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo fissato conformemente all'articolo 1.
3. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di gennaio 1984.
4. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 16 gennaio 1984.
5. Anteriormente al 26 gennaio 1984, la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine:
a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti;
b) di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica, ad eccezione dei quantitativi richiesti negli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per i quali potrà essere determinata per Stato membro una percentuale speciale.
6. I titoli saranno rilasciati il 30 gennaio 1984.
Articolo 3
1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine. Per i prodotti della sottovoce 01.04 B, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 10 e 11, l'indicazione della massa netta e del numero degli animali da importare.
Il titolo obbliga a importare dal paese indicato.
2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle menzioni seguenti:
- « Prelievo limitato al 10 % del valore in dogana (applicazione del regolamento (CEE) n. 3496/83). Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) . . . kg »,
- « Importafgiften begraenses til 10 % af toldvaerdien (jf. forordning (EOEF) nr. 3496/83). Licensen er gyldig for (maengde i tal og bogstaver) . . . kg »,
- «Eisforá periorisméni sto 10 % tis Dasmologitéas axías (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 3496/83). Pistopoiitikó égkyro gia (posótita arithmitikós kai olográfos) . . . chgr»,
- Beschraenkung der Abschoepfung auf 10 % des Zollwertes (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3496/83). Lizenz gueltig fuer (Menge in Zahlen und Buchstaben) . . . kg »,
- « Levy limited to 10 % of the customs value (application of Regulation (EEC) No 3496/83). Licence valid for (quantity in figures and words) . . . kg »,
- « Prélèvement limité à 10 % de la valeur en douane [application du règlement (CEE) no 3496/83]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) . . . kg »,
- « Heffing beperkt tot 10 % van de douanewaarde (toepassing van Verordening (EEG) nr. 3496/83). Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) . . . kg ».
In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, può essere immesso in libera pratica solamente il quantitativo indicato nella casella 20 a) del titolo d'importazione; a tale scopo la cifra « 0 » è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione in base al presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 294 del 26. 10. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.
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