N. L 334/ 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 12. 85
REGOLAMENTO (CEE) N. 3497/85 DELLA COMMISSIONE
dell' I 1 dicembre 1985
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento (CEE) n .
1785/81 , come tali e non denaturati , fissate nell'allegato
del regolamento (CEE) n . 3413/85, sono modificate
conformemente agli importi di cui in allegato al presente
regolamento .
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1482/85 (2), in particolare
l'articolo 19 , paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CEE) n . 3413/85 (3) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 3413/85 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni
all'esportazione , attualmente vigenti , conformemente
all'allegato al presente regolamento,
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre
1985 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, l' I 1 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 177 dell l . 7 . 1981 , pag. 4.
(2) GU n . L 151 del 10 . 6 . 1985, pag. 1 .
( 3) GU n . L 324 del 5 . 12 . 1985 , pag. 9 .
12. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 334/ 19
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell' I 1 dicembre 1985 , che modifica le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Importo della restituzione
per 100 kg
. per 1 % di contenuto
in saccarosio e per
100 kg netti del
prodotto in questione
17.01 Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : I
A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : ll
(I) Zuccheri bianchi : \
\ (a) zuccheri canditi 40,18
(b) altri 40,45
(II) Zuccheri aromatizzati o colorati l 0,4018
B. Zuccheri greggi :
II . altri : l
(a) zuccheri canditi 36,96 (')
l (b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti \ 0,4018
(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kgI
netti di prodotto 37,21 (')
(d) altri zuccheri greggi (2)
(') Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il rendimento dello zucchero greggio
esportato differisce dal 92 % , l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni
dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 .
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n . L 255 del 26 . 9 . 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n .
3251 /85 (GU n. L 309 del 21 . 11 . 1985, pag. 14).
Full & Egal Universal Law Academy