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Regolamento (CEE) n. 3498/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, Io 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 09/12/1981 pag. 0010
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3498/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
relativo all ' apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente , in peso , lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo ( ferro-cromo superraffinato ) , della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che per il ferro-cromo contenente , in peso , lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo ( ferro-cromo superraffinato ) , della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune , la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 3 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale ; che questo volume deve essere tuttavia ridotto a 2 950 tonnellate per tener conto delle importazioni tradizionali dai paesi dell ' AELE che possono effettuarsi in esenzione dai dazi in virtù degli accordi conclusi con questi paesi ; che è pertanto opportuno aprire , il 1° gennaio 1982 , il contingente tariffario in questione , ripartendolo fra gli Stati membri ;
considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità d ' accesso di tutti gli importatori a detto contingente , nonchù l ' applicazione , senza interruzione , dell ' aliquota di dazi prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest ' ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati , da una parte , secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e , dall ' altra , secondo le prospettive economiche per l ' anno contingentale considerato ;
considerando che il ferro-cromo di tale qualità specifica non viene specificato nelle nomenclature statistiche degli Stati membri e che le corrispondenti importazioni di ciascuno di essi , provenienti da paesi terzi , che non beneficiano già di un regime preferenziale equivalente , non hanno potuto essere totalmente raccolte per il periodo di riferimento precitato ; che , tenuto conto della prevedibile evoluzione del mercato di questa ferro-lega durante il 1982 e in particolare delle previsioni presentate dagli Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingentale possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux * 15,93 *
Danimarca * 0,03 *
Germania * 27,71 *
Grecia * 0,17 *
Francia * 29,10 *
Irlanda * 0,03 *
Italia * 8,66 *
Regno Unito * 18,37 *
considerando che , per tener conto , dell ' eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto , occorre suddividere in due parti il volume contingentale , ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori , è opportuto fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 98 % circa del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finchù la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest ' ultima deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell ' aliquota , tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva , per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 2 950 tonnellate di ferro-cromo contenente , in peso , lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo ( ferro-cromo superraffinato ) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune .
2 . Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell ' esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale .
3 . Nei limiti del contingente tariffario in questione , il dazio della tariffa doganale comune è totalmente , sospeso .
4 . Nel limite di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall ' atto di adesione del 1979 .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 2 887 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , salvo l ' articolo 5 , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 ammontano per gli Stati membri a :
( in tonnellate )
Benelux * 460 *
Danimarca * 1 *
Germania * 800 *
Grecia * 5 *
Francia * 840 *
Irlanda * 1 *
Italia * 250 *
Regno Unito * 530 *
2 . La seconda parte , di 63 tonnellate , costituisce la riserva .
$Articolo 3 1 . Se l' aliquota iniziale di uno Stato membro - qual è fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 1 - ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato , in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino e esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite . Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , al più tardi il 1° ottobre 1982 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , al 15 settembre 1982 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità superiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro e non oltre il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate al 15 settembre 1982 ed imputate al contingente comunitario nonchù , se del caso , la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .
Articolo 6
Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità d ' imputazione alle loro aliquote . In tal caso il controllo dell ' utilizzazione per le particolari destinazioni prescritte si effettua applicando le disposizioni comunitarie in materia .
Articolo 7
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e , non appena ricevute le notifiche , informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 , dell ' entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e , a tal fine , ne precisa l 'entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .
Articolo 8
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione , stabiliti sul loro territorio , il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate .
3 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione , presentato in dogana , accompagnato da dichiarazioni d ' immissione in libera pratica .
Articolo 9
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote .
Articolo 10
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù sia osservato il presente regolamento .
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
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