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Regolamento (CEE) n. 3498/83 del Consiglio del 29 novembre 1983 relativo alla conclusione del protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della decisione del Consiglio di associazione CEE-Cipro, del 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 15/12/1983 pag. 0001
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3498/83 DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 1983
relativo alla conclusione del protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della decisione del Consigli di associazione CEE-Cipro , del 24 novembre 1980 , che preved il processo di passagio alla seconda tappa dell ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblic di Cipro
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 238 ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
considerando l ' opportunità di approvare il protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 , nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro , il 24 novembre 1980 , che prevede il processo di passagio all seconda tappa dell ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità il protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della decisione del Consiglio di associazione , del 24 novembre 1980 , che preved il processo di passaggio alla seconda tappa dell ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblic di Cipro .
Il testo del protocollo è allegato al presente regolamento
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all ' articolo 5 del protocollo ( 2 ) .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successiv alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 29 novembre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . VARFIS
( 1 ) Parere reso il 18 novembre 1983 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 2 ) Per la data di entrata in vigore del protocollo vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale .
PROTOCOLLO
relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della decisione del Consiglio di associazione CEE-Cipro , del 24 novembre 1980 , che prevede il processo di passagio alla seconda tappa dell ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
da un lato , e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO ,
dall ' altro ,
CONSIDERANDO che , nella riunione del 24 novembre 1980 , il Consiglio di associazione ha deciso che le due parti avrebber dato avvio , con decorrenza 1° gennaio 1981 , al passagio all seconda fase dell ' accordo di associazione ;
CONSIDERANDO che , nell ' ambito di questa decisione , è stato concluso un protocollo relativo agli scambi da applicar nel 1981 e che detto regime è stato rinnovato dalle due parti per il 1982 ;
DECISI a definire di concerto il regime degli scambi da applicare tra la Comunità economica europea e Cipro nel 1983
HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e , a tal scopo , hanno designato come plenipotenziari :
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :
Nikos DIMADIS ,
ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,
rappresentante permanente della Repubblica ellenica ,
presidente del comitato dei rappresentanti permanenti ;
Pierre DUCHATEAU ,
direttore presso la direzione generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee ;
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO :
Nicos AGATHOCLEOUS ,
ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,
delegato permanente presso la Comunità economica europea ,
capo della missione della Repubblica di Cipro ;
I QUALI , dopo aver scambiato i loro pieni poteri , riconosciuti in buona e debita forma ,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :
Articolo 1
Le disposizioni da applicare nel 1983 sono quelle contenute nell ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro , compres quelle del protocollo aggiuntivo firmato il 15 settembre 1977 , quelle del protocollo supplementare firmato l ' 11 maggio 1978 e quelle del protocollo successivo all ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità , firmato il 12 dicembre 1980 , integrate dagli articoli 2 e 3 del presente protocollo .
Articolo 2
1 . Ai prodotti sottoelencati , originari di Cipro e importati nella Comunità , si applicano i tassi dei dazi doganali della tariffa doganale comune , ridotti nella proporzione seguente :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Tasso di riduzione ( % ) *
07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * *
* A . Patate : * *
* II . di primizia : * *
* a ) dal 1° gennaio al 15 maggio * 60 *
* b ) dal 16 maggio al 30 giugno * 55 ( a ) *
* G . Carotte , navoni , barbetiole da insalata , salsefrica o barba di becco , sedani rape , ravanelli e altre simili radici commestibili : * *
* ex II . Carote e navoni : * *
* - Carote : * *
* - dal 1° gennaio al 31 marzo * 60 *
* - dal 1° aprile al 15 maggio * 60 ( b ) *
* ex IV . altri : * *
* - Barbabetiole da insalata * 50 ( c ) *
* S . Peperoni * 50 ( d ) *
* ex T . altri : * *
* - Melanzane , dal 1° ottobre al 30 novembre * 60 ( e ) *
* - Abelmosco ( Hibiscus esculentus L . o Abelmoschus esculentus L . Moench ) * 50 *
08.04 * Uve , fresche o secche : * *
* A . fresche : * *
* I . da tavola : * *
* a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * *
* ex 2 . altre : * *
* - dall ' 8 giugno al 14 luglio * 60 ( f ) *
* b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : * *
* - dal 15 luglio al 31 luglio * 60 ( f ) *
( a ) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate .
( b ) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 2 500 tonnellate .
( c ) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate .
( d ) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate .
( e ) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate .
( f ) Nel limite di un contingente tariffario comunitario globale di 7 500 tonnellate .
2 . I tassi di riduzione di cui al paragrafo 1 si applicano ai dazi doganali effettivamente in vigore in ogni momento nei confronti dei paesi terzi .
Articolo 3
L ' articolo 2 dell ' allegato I all ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europe e la Repubblica di Cipro , modificato dall ' articolo 2 del protocollo successivo all ' adesione della Repubblica ellenic alla Comunità , è modificato dal testo seguente :
« Articolo 2
1 . Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 , le importazioni nella comunità dei prodotti di cui al paragrafo 2 , originari di Cipro , sono soggetti a massimali annui oltre i quali i dazi doganali effetivamente applicati nei confronti di paesi terzi possono essere ripristinati , in conformità dei paragrafi 3 e 5 .
2 . I prodotti seguenti , originari di cipro , sono esenti dal pagamento di dazi doganali entro il limite dei massimali qui di seguito indicati :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Massimale comunitario annuo *
56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) , cardati , pettinati o altrimenti preparati pe la filatura * 100 tonnellate *
61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * 525 tonnellate *
3 . Se è raggiunto un massimale fissato per l ' importazion di un prodotto di cui al paragrafo 2 il dazio di cui al paragrafo 1 può essere nuovamente applicato sulle importazion del prodotto in question fino allo scadere dell ' anno civile .
Se le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimale raggiungono il 75 % del volume stabilito la Comunit ne informa il Consiglio d ' associazione .
4 . Entro i massimali fissati al paragrafo 2 , la Repubblic ellenica applica dazi doganali in conformità dell ' articolo del protocollo successivo all ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità .
5 . Se la Comunità ripristina i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi sulle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 2 , la Repubblica ellenica può ripristinare , sull ' importazione degli stessi prodotti , i dazi doganali vigenti in quel momento nei confronti dei paesi terzi . » .
Articolo 4
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro .
Articolo 5
1 . Il presente protocollo è soggetto a ratifica , accettazione o approvazione in base alle procedure specifiche delle parti contraenti , che si notificano l ' espletamento delle procedure a tale fine necessarie .
2 . Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1 .
Articolo 6
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare , in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese e tedesca , ciascun testo facente ugualmente fede .
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo .
Fatto a Bruxelles , addì ventisei luglio millenovecentottantatrù .
Informazione concernente la data di entrata in vigore del protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadr della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro , il 24 novembre 1980 , che prevede il processo di passagio alla seconda tappa dell ' accordo di associazione tr la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
Poichù lo scambio degli atti di notifica dell ' espletament delle procedure necessarie all ' entrata in vigore del protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadr della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro , il 24 novembre 1980 , che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro , firmato a Bruxelles il 26 luglio 1983 , ha avuto luogo il 30 novembre 1983 il protocollo entra in vigore , conformement all ' articolo 5 , paragrafo 2 , il 1° dicembre 1983 .
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