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Regolamento (CEE) n. 3500/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1538/82 per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 28/12/1982 pag. 0002 - 0002
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3500/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1538/82 per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1538/82 (1), il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, il cui volume è stato fissato al livello di 5 000 tonnellate;
considerando che, in base ai più recenti dati riguardanti tale prodotto, c'è motivo di ritenere che il fabbisogno supplementare di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume del suddetto contingente; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela allo smercio della produzione comunitaria e di una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitarsi ad un aumento del volume contingentale pari a 950 tonnellate;
considerando che è opportuno aumentare le quote fissate dal regolamento (CEE) n. 1538/82 nei confronti degli Stati membri in cui si è manifestato un fabbisogno supplementare,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1538/82 per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune è portato da 5 000 a 5 950 tonnellate.
Articolo 2
Le quote fissate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1538/82 sono aumentate, per gli Stati membri in seguito menzionati, delle quantità seguenti:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 250 // Danimarca // 225 // Germania // 450 // Francia // 25
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. MOELLER
(1) GU n. L 171 del 17. 6. 1982, pag. 7.
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