13 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 335/5
REGOLAMENTO (CEE) N. 3500/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi
all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva
situazione del mercato mondiale e del mercato comunita
rio, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;
considerando che, in sede di riscossione del prelievo,
occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli
accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che,
in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve
essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo
da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;
considerando che, per quanto concerne la Turchia e i
paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo
addizionale da determinare in conformità degli accordi tra
la Comunità e detti paesi terzi ;
considerando che l'applicazione delle modalità sopra
esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 9 e
10 dicembre 1985 implica che i prelievi minimi vengano
fissati come indicato nell'allegato I del presente regola
mento ;
considerando che il prelievo da riscuotere all'importa
zione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II,
nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II
della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla
base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di
olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo
per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore
ad un importo corrispondente all'8 % del valore del
prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfet
tariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica
che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II
del presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 231 /85 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n . 1514/76 del Consiglio, del
24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario dell'Algeria (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 1201 /85 (4), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n . 1521 /76 del Consiglio, del
24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario del Marocco (*), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 436/85 (6), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n . 1508/76 del Consiglio, del
24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario della Tunisia (*), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 436/85, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n . 1180/77 del Consiglio, del
17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità
di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (8), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 435/85 (9), in
particolare l'articolo 10 , paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n . 1620/77 del Consiglio, del
18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva
originario del Libano (10),
considerando che, con regolamento (CEE) n . 3131 /78 del
28 dicembre 1978 (n ), la Commissione ha deciso di ricor
rere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili
nel settore dell'olio d'oliva ;
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE) n . 2751 /78 del Consiglio, del 23 novembre 1978 ,
che stabilisce le norme generali relative al regime di fissa
zione mediante gara del prelievo all'importazione di olio
d'oliva (12), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del
prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi minimi riscossi all' importazione di olio d'oliva
sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti
del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II .
(') GU n . 172 del 30 . 9 . 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31 . 1 . 1985, pag. 12.
(3) GU n. L 169 del 28 . 6 . 1976, pag. 24.
(") GU n . L 124 del 9 . 5 . 1985, pag. 1 .
0 GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976, pag. 43 .
I6} GU n . L 52 del 22. 2 . 1985, pag. 2.
0 GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976, pag. 9 .
(8) GU n . L 142 del 9 . 6 . 1977, pag. 10 .
(9) GU n. L 52 del 22. 2 . 1985, pag. 1 .
(» o) GU n . L 181 del 21 . 7 . 1977, pag. 4.
(n ) GU n . L 370 del 30 . 12 . 1978, pag. 60 .
(> 2) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag. 6 .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre
1985.
N. L 335/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 . 12. 85
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
13 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 335/7
ALLEGATO I
Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva
(ECU/ 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune Paesi terzi
1 5.07 Ala) 77,00 (')
1 5.07 A I b) 76,00 (')
15.07 A le) 60,00 (')
15.07 A II a) 82,00 (2)
15.07 A II b) 95,00 (3)
(') Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto
precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :
a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
b) per la Turchia : di 11,48 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa
all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo
della tassa effettivamente istituita,
c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 12,69 ECU/ 100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di
aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso
possa superare l' importo della tassa effettivamente istituita .
(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la
Comunità e i paesi terzi in questione .
(2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi
nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/ 100 kg,
b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo
da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/ 100 kg.
(3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi
nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/ 100 kg,
b) interamente-ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo
da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/ 100 kg.
ALLEGATO II
Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva
(ECU/ 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune Paesi terzi
07.01 N II 16,72
07.03 A II 16,72
15.17 Bla) 38,00
15.17 B I b) 60,80
23.04 A II 4,80
Full & Egal Universal Law Academy