28 . 12 . 82 N. L 368 /3Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE) N. 3501 /82 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 1982
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali , alle farine , alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, — per le altre monete , un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23
dicembre 1982 ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 21 18 /82 ai prezzi d'offerta e ai
corsi odierni , di cui la Commissione ha conoscenza,
conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore
conformemente all'allegato al presente regolamento ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/ 75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 13 , paragrafo 5 ,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (■'),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2543 /73 (4), in particolare l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali , delle farine di grano o di segala e delle
semole e semolini di grano sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 21 18 / 82 ( s) e dai successivi regola
menti modificativi ;
considerando che , al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere ali importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento
(CEE) n . 2727/75 sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre
1982 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 27 dicembre 1982 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n : L 281 dell l . 11 . 1975, pag . 1 .
Ò GU n . L 164 del 14 . 6 . 1982, pag . 1 .
( 3 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553 /62 .
(4) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .
( 5) GU n . L 223 del 31 . 7 . 1982, pag . 44 .
N. L 368 /4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28 . 12. 82
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 27 dicembre 1982 , che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali , alle (arine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Prelievi
10.01 B I Frumento tenero e frumento sega
lato 111,73
10.01 B II Frumento duro 149,70 ΠΟ
10.02 Segala 105,69 j6)
10.03 Orzo 107,28
10.04 Avena 93,64
10.05 B Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina 109,82 (2) (3)
10.07 A Grano saraceno 0
10.07 B Miglio 36,33 (4)
10.07 C Sorgo 103,71 (4)
10.07 D Altri cereali 0 0
11.01 A Farine di frumento o di frumento
segalaio 170,47
11.01 B Farine di segala 162,04
11.02 A I a) Semole e semolini di frumento duro 245,35
1 1.02 A I b) Semole e semolini di frumento
tenero 182,93
') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente
da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 435/80, i prelievi non sono appli
cati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei diparti
menti francesi d'oltremare .
3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo
all' importazione nella Comunità è diminuito di 50 % .
*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati
direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito
di 0,60 ECU/t.
*) Il prelievo riscosso all' importazione della segala prodotta in Turchia e
trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei
regolamento (CEE) n . 1180/77 del Consiglio e (CEE) n . 2622/71 della
Commissione.
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