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Regolamento (CEE) n. 3502/83 della Commissione del 12 dicembre 1983 che rettifica le versioni in lingua danese, tedesca ed italiana del regolamento (CEE) n. 1108/82, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 13/12/1983 pag. 0006 - 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0144
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0144
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3502/83 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1983
che rettifica le versioni in lingua danese, tedesca ed italiana del regolamento (CEE) n. 1108/82, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera a),
considerando che i metodi di analisi comunitari applicabili nel settore del vino sono stati determinati dal regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione (3); che, per garantire l'applicazione uniforme di tale regolamento in tutta la Comunità, occorre rettificare un errore materiale in talune versioni linguistiche;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nelle versioni danese, tedesca e italiana, il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1108/82 è sostituito rispettivamente dai testi seguenti:
« 2. Paa de omraader, hvor der fastsaettes referencemetoder og saedvanligt anvendte metoder, har de resultater, der opnaas ved anvendelsen af referencemetoderne, forrang ».
« 2. Auf den Gebieten, fuer welche Referenzmethoden und gebraeuchliche Methoden festgesetzt werden, haben die mit den Referenzmethoden gewonnenen Ergebnisse Vorrang ».
« 2. Per le materie per le quali sono fissati metodi di riferimento e metodi usuali, prevalgono i risultati ottenuti applicando i metodi di riferimento ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 133 del 14. 8. 1982, pag. 1.
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