Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3503/83 della Commissione del 12 dicembre 1983 relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 13/12/1983 pag. 0007 - 0007
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3503/83 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1983
relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 198/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, relativo alle attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ed adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei TAC e dei contingenti per l'anno 1983 (3), prevede che, fino a quando il Consiglio non si sarà pronunciato sui TAC e sui contingenti applicabili nel 1983, le navi battenti bandiera degli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in funzione dei consueti cicli stagionali in conformità al regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio (4);
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni disponibili della Commissione, le catture dello sgombro nelle divisioni CIEM VI, VII, VIII (zona CEE) e V b (zona CEE), da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, hanno esaurito i contingenti assegnati a titolo provvisorio per il 1983,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture dello sgombro nelle divisioni CIEM VI, VII, VIII (zona CEE) e V b (zona CEE), eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi a titolo provvisorio per il 1983.
La pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VI, VII, VIII (zona CEE) e V b (zona CEE), nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco dello sgombro catturato in dette divisioni da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, o registrate nei Paesi Bassi, sono proibiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 32.
(4) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 30.
Top