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Regolamento (CEE) n. 3503/85 della Commissione del 12 dicembre 1985 relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Polonia nel 1985
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 13/12/1985 pag. 0010 - 0010
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3503/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Polonia nel 1985
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio dei paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carni fresche o refrigerate e carni fresche e refrigerate in animali vivi (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
considerando che la Polonia si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 5 800 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, e di 200 t di carni fresche refrigerate;
considerando che la Polonia ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1985 di 200 t di carni fresche e refrigerate in 200 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi limitati per i quali la Polonia ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione ovini - caprini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 6 000 t espresse in peso carcassa con osso per il 1985.
I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina, della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese sono fissati a 0 per il 1985.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 32.
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