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Regolamento (CEE) n. 3506/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 14/12/1983 pag. 0001 - 0002
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3506/83 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1983
che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, nel corso dei nuovi negoziati tariffari del 1973 a seguito dell'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, la Comunità ha consolidato nuovamente il dazio doganale sugli apparecchi di riproduzione del suono della sottovoce 92.11 A II della tariffa doganale comune all'aliquota del 9,5 %; che questo consolidamento è ripreso nell'elenco LXXII-CEE della Comunità economica europea, allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);
considerando che è parso opportuno modificare questa concessione per disciplinare le correnti di scambio degli apparecchi di riproduzione del suono e garantire in maniera ordinata lo sviluppo armonioso del mercato;
considerando che a tal fine la Commissione aveva notificato al GATT l'intenzione della Comunità di rinegoziare la concessione sugli apparecchi di riproduzione del suono;
considerando che non è stato possibile pervenire ad un accordo con il principale fornitore;
considerando che, a norma dell'articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), del GATT, in mancanza di accordo con le parti maggiormente interessate la Comunità ha la facoltà di modificare la concessione in questione;
considerando che il Consiglio si è dichiarato d'accordo sulla raccomandazione della Commissione volta a portare temporaneamente al 19 % la concessione tariffaria per taluni apparecchi di riproduzione del suono della sottovoce 92.11 A II, con decorrenza 1o gennaio 1984, e a ridurre temporaneamente, a titolo di compensazione, la concessione tariffaria per taluni apparecchi misti della sottovoce 92.11 A III all'aliquota 0, con decorrenza dal 1o gennaio 1984;
considerando che è dunque opportuno apportare queste modifiche all'allegato « Tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 (1),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato « Tariffa doganale comune» del regolamento (CEE) n. 950/68 è così modificato:
1.2.3,4 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi // 1.2.3.4 // // // autonomi % // convenzionali % // // // // // 92.11 // Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione: // // // // A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono: // // // // I. (invariato) // (invariato) // (invariato) // // II. Apparecchi di riproduzione: // // // // a) Sistema di lettura ottica mediante fasci laser // 19 // 19 // // b) altri // 19 // 9,5 // // III. Apparecchi misti: // // // // a) che utilizzano nastri magnetici su bobine, escluse le cassette, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori // 16 // esenzione // // b) altri // 16 // 7,6 // // B. (invariato) // (invariato) // (invariato) // // // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
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