N. L 368/ 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28 . 12. 82
REGOLAMENTO (CEE N. 3507/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1982
relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 150 000
tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, britannico può essere indetta da quest ultimo alle
condizioni indicate nel regolamento (CEE) n . 1836/82.
Articolo 2
1 . La gara concerne un quantitativo massimo di
1 50 000 tonnellate di orzo da esportare verso tutti i
paesi terzi .
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le
1 50 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.
Articolo 3
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n .
2738 /75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le
norme generali dell' intervento nel settore dei cereali (3),
stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'orga
nismo d' intervento si effettua mediante gara ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1836/82
della Commissione, del 7 luglio 1982 (4), stabilisce le
procedure e le condizioni per la vendita dei cereali
detenuti dagli organismi d'intervento ;
considerando che il Regno Unito, con una comunica
zione in data 25 novembre 1982, ha reso noto alla
Commissione il proprio desiderio di mettere in
vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un
quantitativo di 1 50 000 tonnellate di orzo detenuto dal
suo organismo d'intervento ; che si può dar seguito a
tale richiesta ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali ,
I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data
del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regola
mento (CEE) n . 1836/82, sino alla fine del terzo mese
successivo.
Articolo 4
1 . Il termine per la presentazione delle offerte per la
prima gara parziale scade il 12 gennaio 1983 alle ore
13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine per la presentazione delle offerte per
l'ultima gara parziale scade il 25 maggio 1983 alle ore
13 (ora di Bruxelles).
3 . Le offerte devono essere presentate all'organismo
d'intervento britannico.
Articolo 5
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
L'organismo d intervento britannico comunica alla
Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, le offerte
ricevute . Queste devono essere trasmesse in conformità
dello schema che figura nell'allegato II .
Articolo 1
Una gara permanente per 1 esportazione di 150 000
tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d' intervento Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975 , pag. 1 .
(2) GU n . L 164 del 14 . 6 . 1982, pag. 1 .
(3) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975 , pag. 49 .
(
28 . 12. 82 N. L 368/ 17Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Località di magazzinaggio
Quantitativi
(tonnellate)
Northern Region 63 431
Midlands and East 75 036
Southern Region 11 533
ALLEGATO II
Gara permanente per l'esportazione di ISO 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo
d'intervento britannico
(Regolamento (CEE) n . 3507/82)
1 2 3 4 5 6 7
Numero degli
offerenti
Numero di
partita
Quantitativo
(tonnellate)
Prezzo
d'offerta
(ECU/ t)
Abbuoni (+)
Riduzioni (—)
(ECU/t)
Spese
commerciali
(ECU/t)
Destinazione
1
2
3
ecc .
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