Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3508/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1980 pag. 0086 - 0086
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 24 pag. 0075
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0115
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0115
REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/80 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1), compreso il protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (2), nonché il protocollo addizionale a detto accordo (3) scadono il 31 dicembre 1980;
considerando che non è stato possibile tenere entro i termini stabiliti i negoziati relativi alla definizione del regime commerciale con Malta dopo il 31 dicembre 1980;
considerando che, in attesa della conclusione dei negoziati, è opportuno prorogare il regime che la Comunità applica agli scambi commerciali con Malta nell'ambito dell'associazione con tale paese, al fine di non interrompere bruscamente talune correnti tradizionali di scambio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regime degli scambi commerciali istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, compreso il protocollo che stabilisce alcune disposizioni relative a tale accordo, nonché il protocollo addizionale all'accordo medesimo, rimane applicabile nella Comunità sino al 30 giugno 1981.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
(1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.(2) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.(3) GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 2.
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