13 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 335/37
REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2771 /75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle uova ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3643/81 (2), in particolare l'articolo
8 , paragrafo 4,
considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco
frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo
d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo
applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un
importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo
limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è deter
minato conformemente all'articolo 1 del regolamento n .
163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che
fissa l'importo supplementare applicabile alle importa
zioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1527/
73 0 ;
considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito
per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che tuttavia,
qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano
effettuate a prezzi anormalmente bassi , inferiori ai prezzi
praticati dagli altri paesi terzi , dev'essere stabilito un
secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri
paesi ;
considerando che, a norma dell articolo 1 del regolamento
(CEE) n . 990/69 (*), i prelievi all'importazione di uova
sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza
dall'Austria, non sono aumentati di un importo supple
mentare ;
considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali
è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per
i . prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b), del
regolamento (CEE) n . 2771 /75 risulta che per le importa
zioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi
supplementari nella misura ivi indicata ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CEE) n . 2771 /75 per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento stesso menzionati
nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al
presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre
1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 282 dell'1 . 11 . 1975, pag. 49 .
(2) GU n. L 364 del 19 . 12. 1981 , pag. 1 .
(3) GU n . 129 del 28 . 6 . 1967, pag. 2577/67 .
M GU n . L 154 del 9 . 6 . 1973 , pag. 1 . 0 GU n . L 130 del 31 . 5 . 1969, pag. 4 .
N. L 335/38 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 . 12. 85
ALLEGATO
Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1 , paragrafo 1 ,
lettera b), del regolamento (CEE) n . 2771/75
(ECU/ 100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importosupplementare Designazione dell'importazione
04.05 Uova di volatili e giallo d'uova, freschi , essiccati o altri
menti conservati , zuccherati o non :
B. Uova sgusciate e giallo d'uova :
I. atti ad usi alimentari :
a) Uova sgusciate :
1 . essiccate 120,00 origine : Israele o Bulgaria
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