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Regolamento (CEE) n. 3509/83 della Commissione del 12 dicembre 1983 che proroga il regolamento (CEE) n. 1888/83 e che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell' Argentina
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 14/12/1983 pag. 0007 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0169
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0172
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3509/83 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1983
che proroga il regolamento (CEE) n. 1888/83 e che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10,
previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
considerando che le importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari dell'Argentina, nonché di vari altri paesi fornitori che si trovano in una situazione analoga a quella dell'Argentina, sono state assoggettate ad un regime speciale all'importazione a norma degli accordi bilaterali che scadono il 31 dicembre 1982; che detti accordi prevedono tra l'altro procedure di limitazione e di controllo delle importazioni di siffatti prodotti;
considerando che la Comunità ha negoziato con gli altri paesi fornitori nuovi accordi bilaterali, che sottopongono le importazioni di tessili ad un analogo regime speciale a decorrere dal 1o gennaio 1983;
considerando che non esiste alcun accordo del genere con l'Argentina; che le importazioni di tessili non sono assoggettate a regole specifiche e comuni a partire dal 1o gennaio 1983;
considerando che un regime di sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina è stato introdotto con i regolamenti (CEE) n. 3605/82 (2) e (CEE) n. 1888/83 (3) della Commissione;
considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1888/83 è prorogato sino al 31 dicembre 1984.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 36.
(3) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 31.
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