13 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 335/39
REGOLAMENTO (CEE) N. 3509/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame
macellato
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n .
2261 /69 (*), i prelievi all'importazione di anatre e oche
macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non
sono aumentati di un importo supplementare ;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n .
2474/70 Q, i prelievi all'importazione di tacchini macel
lati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono
aumentati di un importo supplementare ;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n .
2164/72 (8), i prelievi all'importazione di polli e oche
macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non
sono aumentati di un importo supplementare ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il pollame e le uova,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2777/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del pollame ('), modificato ^la ultimo
dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'arti
colo 8 , paragrafo 4,
considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco
frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo
d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo
applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un
importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo
limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è deter
minato conformemente all'articolo 1 del regolamento n .
163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che
fissa l'importo supplementare applicabile alle importa
zioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1527/ HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
73 V,
considerando che il prezzo d'offerta dev essere stabilito
per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che tuttavia,
qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano
effettuate a prezzi anormalmente bassi , inferiori ai prezzi
praticati dagli altri paesi terzi , dev'essere stabilito un
secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri
paesi ;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n .
565/68 (*), i prelievi all'importazione di galli , galline , polli ,
anatre e oche macellati , originari e in provenienza dalla
Polonia, non sono aumentati di un importo supplemen
tare :
Articolo 1
Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CEE) n . 2777/75 per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento stesso, menzionati
nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al
presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre
1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n. L 282 dell' I . 11 . 1975, pag. 77 .
0 GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17 .
(3) GU n . 129 del 28 . 6 . 1967, pag. 2577/67 .
(4) GU n . L 154 del 9 . 6 . 1973, pag. 1 .
fa GU n. L 107 dell'8 . 5 . 1968 , pag. 7 .
(«) GU n . L 286 del 14 . 11 . 1969, pag. 24.
f) GU n . L 265 dell'8 . 12. 1970, pag. 13 .
(8) GU n . L 232 del 12. 10 . 1972, pag. 3 .
N. L 335/40 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 . 12. 85
ALLEGATO
Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti
di pollame
(ECU/ 100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importosupplementare Designazione dell'importazione
01.05 Volatili vivi da cortile :
B. altri : v
IV. Tacchini 15,00 origine : Iugoslavia
02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili
(esclusi i fegati), freschi , refrigerati o congelati :
A. Volatili interi :
I. Galli , galline e polli :
a) presentati spennati , senza intestini , con la testa
e le zampe, detti « polli 83 % »
b) presentati spennati , svuotati , senza la testa e le
zampe, ma con il cuore , il fegato e il ventriglio,
detti « polli 70 % »
c) presentati spennati , svuotati , senza la testa e le
zampe, senza il cuore , il fegato e il ventriglio,
detti « polli 65 %
II . Anatre :
a) presentate spennate, dissanguate , non svuotate
o senza intestini , con la testa e le zampe, dette
« anatre 85 % »
b) presentate spennate , svuotate , senza la testa e le
zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio,
dette « anatre 70 % »
c) presentate spennate, svuotate , senza la testa e le
zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio,
dette « anatre 63 %
IV. Tacchini :
a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le
zampe ma con il collo , il cuore , il fegato e il
ventriglio, denominati « tacchini 80 % »
b) presentati spennati , svuotati , senza la testa, il
collo e le zampe e senza il cuore , il fegato e il
ventriglio, denominati « tacchini 73 % »
B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :
II . non disossate :
a) Metà o quarti :
1 . di galli , galline e polli
25,00
25,00
25,00
20,00
20,00
20,00
15,00
15,00
25,00
origine : Ungheria
origine : Ungheria
origine : Ungheria
origine : Ungheria
origine : Ungheria
origine : Ungheria
origine : Iugoslavia
origine : Iugoslavia
origine : Ungheria
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