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Regolamento (CEE) n. 3510/83 della Commissione del 12 dicembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili (categoria 31), originari della Tailandia
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 14/12/1983 pag. 0008 - 0009
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3510/83 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1983
relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili (categoria 31), originari della Tailandia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,
considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni in Irlanda di prodotti della categoria 31, elencati in allegato e originari della Tailandia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;
considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata alla Tailandia, il 4 luglio 1983, una domanda di consultazioni;
considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni in Irlanda sono state subordinate ad un limite quantitativo provvisorio per il periodo dal 4 luglio al 3 ottobre 1983 con regolamento (CEE) n. 2102/83 della Commissione del 25 luglio 1983 (2);
considerando che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti in esame a limiti quantitativi per gli anni dal 1984 al 1986;
considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'importazione in Irlanda di prodotti originari della Tailandia, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso.
Articolo 2
I prodotti spediti a decorrere del 1o gennaio 1984 dalla Tailandia verso l'Irlanda sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Esso si applica fino 31 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1983, pag. 29.
ALLEGATO
1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Categoria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // Paese terzo // Stato membro // Unità // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre // // // // // // // // // // // // // // // // // 31 // 61.09 D // 61.09-50 // Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici: Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia // Tailandia // IRL // 1 000 pezzi // 1984: 25 1985: 27 1986: 28 // // // // // // // //
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