13 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 335/41
REGOLAMENTO (CEE) N. 3510/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame
considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali
è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per
i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del
pollame macellato e delle metà o quarti di pollame,
risulta che per le importazioni elencate nell'allegato
devono essere fissati importi supplementari nella misura
ivi indicata ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il pollame e le uova,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2777/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del pollame ('), modificato dall'atto di
adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 8 , para
grafo 4,
considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco
frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo
d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo
applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un
importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo
limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è deter
minato conformemente all'articolo 1 del regolamento n .
163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che
fissa l'importo supplementare applicabile alle importa
zioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1527/
73 4 ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli importi supplementari , previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CEE) n . 2777/75 per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento stesso menzionati
nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al
presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre
1985 .
considerando che il prezzo d'offerta dev essere stabilito
per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che, tutta
via, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano
effettuate a prezzi anormalmente bassi , inferiori ai prezzi
praticati dagli altri paesi terzi , dev'essere stabilito un
secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri
paesi ;
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 282 dell 1 . 11 . 1975, pag. 77 .
(2) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag. 17 .
(3) GU n . 129 del 28 . 6 . 1967, pag. 2577/67.
(4) GU n. L 154 del 9 . 6 . 1973 , pag. 1 .
N. L 335/42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 . 12. 85
ALLEGATO
Importi supplementari per i prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo,
del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importosupplementare Designazione dell'importazione
02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili
(esclusi i fegati), freschi , refrigerati o congelati :
B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :
I. disossate
b) di tacchini
c) di altri volatili
125,00
10,00
origine : Stati Uniti d'America
origine : Ungheria
II . non disossate : l
e) Cosce e pezzi di cosce :
3 . di altri volatili 20,00 origine : Ungheria o Brasile
16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie :
B. altre :
I. di volatili :
a) contenenti in peso, 57 % o più di carni di vola
tili (a) :
1 . contenenti carni o frattaglie , non cotte ;
miscugli di carni o frattaglie cotte e di carni
o di frattaglie non cotte :
bb) altre 75,00 origine : Ungheria
(a) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili , il peso delle ossa non è preso in considerazione .
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