13 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 335/43
REGOLAMENTO (CEE) N. 3511/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
che abroga gli importi supplementari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina
prezzo limite ; che le condizioni dell articolo 5, paragrafo
3, del regolamento (CEE) n . 2783/75 non sono realizzate ;
che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati
nel regolamento (CEE) n . 2974/85 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il pollame e le uova,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2783/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli
scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ('), modifi
cato dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2783/75, degli importi supple
mentari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n .
2974/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che
fissa l' importo supplementare per l'ovoalbumina e la
lattoalbumina (3) ;
considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali
è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei
prodotti citati , risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera
di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n . 2974/85 è abrogato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre
1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(>) GU n . L 282 dell'1 . 11 . 1975, pag. 104 .
P) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17 .
(3) GU n . L 285 del 25 . 10 . 1985, pag. 52.
Full & Egal Universal Law Academy