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Regolamento (CEE) n. 3512/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Siria
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 14/12/1981 pag. 0024 - 0046
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 15 pag. 0081
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0081
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3512/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Siria
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il 26 giugno 1981 è stato siglato il protocollo all ' articolo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana ( 1 ) , in appresso denominati rispettivamente « protocollo » e « accordo » ; per tener conto dell ' adesione della Repubblica ellenica ;
considerando che in attesa dell ' entrata in vigore del protocollo è opportuno che , tenendo conto delle disposizioni di quest ' ultimo , la Comunità fissi autonomamente il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Siria ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Fino all ' entrata in vigore del protocollo , il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Siria è quello che risulta dalle disposizioni dell ' allegato del presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso scade all ' entrata in vigore del protocollo .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 269 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .
ALLEGATO
Condizioni particolari di applicazione dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana , in seguito all ' adesione della Repubblica ellenica
Articolo 1
Per i prodotti di cui all ' allegato 1 , la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all ' importazione applicabili ai prodotti originari della Siria , secondo il seguente calendario :
- alla data di entrata in vigore del presente regolamento , ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 , ciascun dazio è ridotto all ' 80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
- 1° gennaio 1983 ,
- 1° gennaio 1984 ,
- 1° gennaio 1985 ,
- 1° gennaio 1986 .
Articolo 2
1 . Per i prodotti di cui all ' allegato 1 , il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all ' articolo 1 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria il 1° luglio 1980 .
2 . Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune , il dazio di base è pari al 17,2 % « ad valorem » .
Articolo 3
1 . Per i prodotti di cui all ' allegato 1 , la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all ' importazione per i prodotti originari della Siria secondo il seguente calendario :
- alla data di entrata in vigore del presente regolamento , ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell ' aliquota di base ;
- il 1° gennaio 1982 , ciascuna tassa è ridotta all ' 80 % dell ' aliquota di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
- 1° gennaio 1983 ,
- 1° gennaio 1984 ,
- 1° gennaio 1985 ,
- 1° gennaio 1986 .
2 . L ' aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , a quella applica dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove .
3 . Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all ' importazione , istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria , è abolita .
Articolo 4
Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito , essa deve anche sospendere o ridurre , della stessa percentuale , i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Siria .
Articolo 5
1 . L ' elemento mobile che la Repubblica ellenica può applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento ( CEE ) n . 3033/80 del Consiglio , dell ' 11 novembre 1980 , che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 1 ) , originari della Siria , è modificato dell ' importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia .
2 . Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento ( CEE ) n . 3033/80 e figuranti all ' allegato 1 la Repubblica ellenica elimina , secondo il calendario di cui all ' articolo 3 , la differenza esistente tra :
- l ' elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell ' adesione , e
- il dazio ( diverso dall ' elemento mobile ) derivante dalle disposizioni dell ' accordo .
Articolo 6
Per i prodotti di cui all ' allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea , i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi , in conformità dell ' articolo 64 dell ' atto di adesione del 1979 .
Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Siria non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione più favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunità a nove .
Articolo 7
1 . La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all ' allegato 2 , originari della Siria .
2 . Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali .
I contingenti globali per il 1981 sono elencati all ' allegato 2 .
3 . Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee ( UCE ) ed al 20 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume . L ' aumento è aggiunto a ciascun contingente e l ' aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto .
Per quanto riguarda tuttavia gli autobus , le autocorriere , i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune , il contingente è aumentato del 20 % all ' anno .
4 . Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all ' allegato 2 sono inferiori al 90 % del contingente , la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario della Siria , se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove .
5 . Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all ' allegato 2 proveniente dalla Comunità a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo , applicabile alla Comunità a nove , essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario della Siria o aumenta in proporzione il contingente globale .
6 . In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all ' allegato 2 ed originari della Siria , la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunità a nove , ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I , II e IV della tariffa doganale comune , per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusi di commercializzazione .
Articolo 8
1 . I depositi cauzionali all ' importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Siria sono progressivamente aboliti col seguente calendario :
- alla data di entrata in vigore del presente regolamento : 25 % ,
- 1° gennaio 1982 : 25 % ,
- 1° gennaio 1983 : 25 % ,
- 1° gennaio 1984 : 25 % .
2 . Per i prodotti di cui all ' allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea , la Repubblica ellenica abolisce , conformemente all ' articolo 65 dell ' atto di adesione del 1979 , le tasse di effetto equivalente a dazi doganali , nonchù le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ( depositi cauzionali all ' importazione , pagamenti in contanti , convalide di fatture , ecc . ) per i prodotti originari della Siria .
3 . Se la Repubblica ellenica riduce , nei confronti della Comunità a nove , l ' aliquota dei depositi cauzionali all ' importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1 , essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Siria .
( 1 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 1 .
ALLEGATO 1
Elenco dei prodotti previsti all ' articolo 3
Numero della nomenclatura di Bruxelles ( NCCD ) * Designazione delle merci *
Capitolo 13 * *
ex 13.02 * Incenso *
ex 13.03 * Pectati *
Capitolo 14 * *
ex 14.05 * Vallone o avellanee , galle *
Capitolo 15 * *
ex 15.05 * Stearina di lane *
ex 15.06 * Altri grassi e oli animali ( grassi di ossa , grassi di cascame , ecc . ) , escluso l ' olio di piedi di bue *
15.08 * Oli animali o vegetali cotti , ossidati , disidratati , solforati , soffiati , standolizzati o in altro modo modificati *
15.10 * Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione , alcoli grassi industriali *
15.11 * Glicerina , comprese le acque e le liscive glicerinose *
ex 15.15 * Cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente *
15.16 * Cere vegetali , anche colorate artificialmente *
ex 15.17 * Degras *
Capitolo 17 * *
17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao *
Capitolo 18 * Cacao e sue preparazioni , escluse le voci 18.01 e 18.02 *
Capitolo 19 * *
ex 19.02 * Estratti di malto *
19.03 * Paste alimentari *
19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice » , « corn-flakes » e simili *
ex 19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta *
19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione *
Capitolo 21 * Preparazioni alimentari diverse , escluse le voci 21.05 e 21.07 *
Capitolo 22 * *
22.01 * Acqua , acque minerali , acque gassose , ghiaccio e neve *
22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 *
ex 22.08 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più , alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione , esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE *
ex 22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol , esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE *
Capitolo 24 * *
24.02 * Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco *
Capitolo 25 * *
25.20 * Pietre di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti , esclusi i gessi specialmente preparati per l ' arte dentaria *
25.22 * Calce ordinaria ( viva o spenta ) ; calce idraulica , esclusi l ' ossido e l ' idrossido di calcio *
25.23 * Cementi idraulici ( compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers » ) , anche colorati *
ex 25.30 * Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco *
ex 25.32 * Terre coloranti , anche calcinate o mescolate ; terre di santorino , pozzolana , terre di trass e simili , impiegate nella composizione dei cementi idraulici , anche macinate o polverizzate *
Capitolo 27 * *
27.05 bis * Gas illuminante , gas povero , gas d ' acqua e gas simili *
27.06 * Catrami di carbon fossile , di lignite do di torba e altri catrami minerali , compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti *
27.08 * Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali *
ex 27.10 * Oli e grassi minerali per lubrificazione *
ex 27.11 * Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi , escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di caburante o combustibile *
27.12 * Vaselina *
27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati *
27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi *
27.15 * Bitumi naturali e asfalti naurali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche *
27.16 * Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale , di bitume di petrolio , di catrame minerale o di pece di catrame minerale ( mastici bitominosi , cut-backs , ecc . )
Capitolo 28 * *
ex 28.01 * Cloro *
ex 28.04 * Idrogeno , ossigeno ( compreso l ' ozone ) e azoto *
ex 28.06 * Acido cloridrico *
28.08 * Acido solforico ; oleum *
28.09 * Acido nitrico ; acidi solfonitrici *
28.10 * Anidride e acidi fosforici ( meta - , orto - e piro - ) *
28.12 * Acido borico e anidride borica *
28.13 * Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi *
28.15 * Solfuri metalloidici , compreso il trisolfuro di fosforo *
28.16 * Ammoniaca liquefatta o in soluzione *
28.17 * Idrossido di sodio ( soda caustica ) ; idrossido di potassio ( potassa caustica ) ; perossidi di sodio e di potassio *
ex 28.19 * Ossido di zinco *
ex 28.20 * Corindoni artificiali *
28.22 * Ossidi di manganese *
ex 28.23 * Ossidi di ferro ( comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale , contenenti , in peso , 70 % e più di ferro combinato , calcolato come FE2O3 ) *
ex 28.27 * Minio di piombo e litargirio *
28.29 * Fluoruri ; fluosilicati , fluoborati e altri fluosali *
ex 28.30 * Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio *
ex 28.31 * Ipocloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti *
28.35 * Solfuri , compresi gli polisolfuri *
28.36 * Idrosolfiti , compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati *
28.37 * Solfiti e iposolfiti *
ex 28.38 * Solfato di sodio , di bario , di ferro , di zinco , di magnesio , di alluminio ; allumi *
ex 28.40 * Fosfiti , ipofosfiti e fosfati , escluso il bifosfato di piombo *
ex 28.42 * Carbonati , compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio , escluso l ' idrocarbonato di piombo ( cerussa ) *
ex 28.44 * Fulminati di mercurio *
ex 28.45 * Silicati di sodio o di potassio , compresi quelli commercio *
ex 28.46 * Borace raffinato *
ex 28.48 * Arseniti e arseniati *
28.54 * Perossido di idrogeno ( acqua ossigenata ) , compresa l ' acqua ossigenata solida *
ex 28.56 * Carburi di silicio , di boro , di calcio *
ex 28.58 * Acque distillate , di conducibilità o dello stesso grado di purezza *
Capitolo 29 * *
ex 29.01 * Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; naftalene ( naftalina ) , antracene *
ex 29.04 * Alcoli amilici *
29.06 * Fenoli e fenoli-alcoli *
ex 29.08 * Ossido di dipentile ( etere n-amilico ) , ossido di etile ( etere etilico ) , anetolo *
ex 29.14 * Acidi palmitico , stearico , oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi *
ex 29.16 * Acidi tartarico , citrico , gallico , tartrato di calcio *
ex 29.21 * Nitroglicerina *
ex 29.42 * Solfato di nicotina *
29.43 * Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il saccarosio , il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci 29.39 , 29.41 e 29.42 *
Capitolo 30 * *
ex 30.02 * Sieri di animali o di persone immunizzati *
ex 30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria , esclusi i prodotti che seguono : *
* - Sigarette antiasmatiche *
* - Chinina , cinconina , chinidina e loro sali , anche presentati sotto forma di specialità *
* - Morfina , cocaina ed altri stupefacenti , anche presentati sotto forma di specialità *
* - Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici *
* - Vitamine e preparazioni a base di vitamine *
* - Sulfamidici , ormoni e preparazioni a base di ormoni *
30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) , impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici , diversa dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo *
Capitolo 31 * *
ex 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici , esclusi : *
* - Scorie di defosforazione *
* - Fosfati di calcio disgregati ( termofosfati e fosfati fusi ) e fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente *
* - Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % *
31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg *
Capitolo 32 * *
ex 32.01 * Estratti per concia di origine vegetale ; tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua *
ex 32.04 * Sostanze coloranti di origine vegetale ( compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali , esclusi l ' indaco , l ' enna e la clorofilla ) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carminio e il « kermes » *
ex 32.05 * Sostanze coloranti organiche sintetiche ( escluso l ' indaco artificiale ) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra *
32.06 * Lacche coloranti *
ex 32.07 * Altre sostanze coloranti esclusi : *
* a ) pigmenti inorganici o di origine minerale , contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio *
* b ) colori di cromo e del blu di Prussia : prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » *
32.08 * Pigmenti , opacizzanti e colori preparati , preparazioni vetrificabili , lustri liquidi e preparazioni simili , per la ceramica , la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere , di granuli , di lamelle o di fiocchi *
32.09 * Vernici ; pitture all ' acqua , pigmenti all ' acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all ' olio di lino , all ' acqua ragia minerale , all ' essenza di trementina , in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l ' impressione a caldo ( carta pastello ) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo *
32.11 * Siccativi preparati *
32.12 * Mastici ( compresi i mastici e cementi di resina ) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura *
32.13 * Inchiostri da scrivere o da disegno , inchiostri da stampa e altri inchiostri *
Capitolo 33 * *
ex 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o non ) , liquidi o concreti , escluse le essenze di rosa , di rosmarino , d ' eucalipto , di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenute per « enfleurage » o macerazione *
ex 33.06 * Acque di colonia e altre acque da toletta ; cosmetici e prodotti per la cura della pelle , dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dentifricie , prodotti per l ' igiene della bocca ; deodoranti per locali , preparati , anche non profumati *
Capitolo 34 * Saponi , prodotti organici tensioattivi , preparazioni per liscivie , preparazioni lubrificanti , cere artificiali , cere preparate , prodotti per pulire e lucidare , candele e prodotti simili , paste per modelli e « cere per l ' odontoiatria » *
Capitolo 35 * Sostanze albuminoidi , ad esclusione delle caseine , caseinati e altri derivati delle caseine , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ; colle ; enzimi *
Capitolo 36 * Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; fiammiferi ; leghe piroforiche ; sostanze infiammabili *
Capitolo 37 * Carte , cartoncini , cartoni e tessuti , sensibilizzati , non impressionati o impressionati , ma non sviluppati *
37.03 * *
Capitolo 38 * *
38.03 * Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale , compreso il nero animale esaurito *
38.09 * Catrami di legno ; oli di catrami di legno ( diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18 ) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia , a base di prodotti resinosi naturali *
ex 38.11 * Disinfettanti , insetticidi , rodenticidi , antiparassitari e prodotti simili , in particolare presentazioni comportanti un supporto , quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide , bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili ; preparazioni consistenti in un prodotto attivo ( DDT , ecc . ) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol , pronti per l ' uso *
38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili *
ex 38.19 * Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » ( in particolare per freni idraulici ) non contenenti o contenenti meno del 70 % , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi *
Capitolo 39 * *
ex 39.02 * Cloruro di polivinile *
ex 39.01 * Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali , esclusi : *
ex 39.02 * a ) quelle sotto forma di granuli , di fiocchi , di grumi , di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo *
ex 39.03 * b ) gli scambiatori di ioni *
ex 39.04 * *
ex 39.05 * *
ex 39.06 * *
ex 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso , esclusi i ventagli e le ventole a mano , loro ossature e parti di ossature , bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematrografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 *
Capitolo 40 * Gomma naturale o sintetica , fatturato ( factis ) e loro lavori , escluse le voci 40.01 , 40.02 , 40.03 e 40.04 , il lattice ( ex 40.06 ) , le soluzioni e dispersioni ( ex 40.06 ) , gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari ( ex 40.13 ) , le masse o blocchi , cascami , polveri e rottami di ebanite ( ex 40.15 ) *
Capitolo 41 * Pelli e cuoio , esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09 *
Capitolo 42 * Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella *
Capitolo 43 * Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali *
Capitolo 44 * Legno , carbone di legna e lavori di legno , esclusa la voce 44.07 , i lavori di pannelli di fibre ( ex 44.21 , ex 44.23 , ex 44.27 , ex 44.28 ) , le bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografich e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 ( ex 44.26 ) e le pavimentazioni in legno ( ex 44.28 ) *
Capitolo 45 * *
45.03 * Lavori di sughero naturale *
45.04 * Sughero agglomerato ( con o senza legante ) e lavori di sughero agglomerato *
Capitolo 46 * *
Lavori di intreccio , da panieraio o da stuoiaio , esclusi le trecce e manufatti simili , di materiali da intreccio , per qualsiasi uso , anche riuniti in strisce ( ex 46.02 ) *
Capitolo 48 * *
ex 48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli , esclusi i seguenti prodotti : *
* - Carta comune destinata alla stampa dei giornali , composta di paste chimiche e meccaniche , e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato *
* - Carta per la stampa di periodici *
* - Carta da sigarette *
* - Carta do seta *
* - Carta da filtri *
* - Ovatta di cellulosa *
* - Carta e cartoni fabbricati a mano *
48.03 * Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli *
48.04 * Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura , non impregnati ne intonacati alla superficie , anche rinforzati internamente , in rotoli o in fogli *
ex 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , goffrati , impressi a secco , in rotoli o in fogli *
ex 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o « indiennùs » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli , escluse la carta per disegno , le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte , le carte da ricalco , le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia *
ex 48.13 * Carta carbone *
48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza *
ex 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato , esclusi la carta da sigarette , strisce per teletipi , strisce perforate per monotipi e calcolatrici , carta e cartonifiltri ( compresi quelli per filtri da sigarette ) , strisce gommate *
48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio , per magazzino e simili *
48.18 * Registri , quaderni , taccuini , libretti per quietanze e simili , blocchi per minute ed appunti , agende , cartelle sottomano , raccoglitori e classificatori , legature volanti ( a fogli mobili o di altra specie ) ed altri prodotti cartotecnici da scuola , da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri , di carta o di cartone *
48.19 * Etichette di qualsiasi specie , di carta o di cartone , anche stampate o gommate , con o senza vignette *
ex 48.21 * Paralumi ; tovaglie , tovaglioli e salviette da tavola , fazzoletti e asciugamani ; piatti , bicchieri , sottopiatti , sottobottiglie , sottobicchieri *
Capitolo 49 * *
ex 49.01 * Libri , opuscoli e stampati simili , anche in fogli sciolti , in lingua greca
ex 49.03 * Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura , legati alla rustica , incartonati o rilegati , per bambini ; stampati in tutto o in parte in lingua greca *
ex 49.07 * Francobolli non destinati a servizi pubblici *
49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni *
ex 49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendario da sfogliare esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari , in lingua diversa dalla greca *
ex 49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento , esclusi i seguenti oggetti :
* - Scenari teatrali e per studi fotografici *
* - Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari ( compresi quelli di propaganda turistica ) , stampati in lingua diversa dalla greca *
Capitolo 50 * Seta a cascami di seta *
Capitolo 51 * Materie tessili sintetiche ed artificiali continue *
Capitolo 52 * Filati metallici *
Capitolo 53 * Lana , peli e crini , esclusi i prodotti greggi , imbianchiti , non tinti , delle voci 53.01 , 53.02 , 53.03 e 53.04 *
Capitolo 54 * Lino e ramiè , esclusa la voce 54.01 *
Capitolo 55 * Cotone *
Capitolo 56 * Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco *
Capitolo 57 * Altre fibre tessili vegetali , esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta *
Capitolo 58 * Tappeti ed arazzi ; velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) ; pezzi e guipures ; ricami *
Capitolo 59 * Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali , tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili *
Capitolo 60 * Maglierie *
Capitolo 61 * Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario , di tessuto *
Capitolo 62 * Altri manufatti confezionati di tessuti , esclusi i ventagli e le ventole a mano ( ex 62.05 ) *
Capitolo 63 * Oggetti da rigattiere , cenci e stracci *
Capitolo 64 * Calzature , ghette ed oggetti simili ; loro parti *
Capitolo 65 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ; loro parti *
Capitolo 66 * *
66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasole-tende , gli ombrelloni e simili *
Capitolo 67 * *
ex 67.01 * Spolverini e scoprine *
67.02 * Fiori , foglie e frutti aritificiali , loro parti ; oggetti confezionati di fiori , foglie e frutti artificiali *
Capitolo 68 * *
68.04 * Pietre per affilare , per avvivare o levigare a mano , mole ed oggetti simili ( compresi i segmenti ed altre parti ) per macinare , sfibrare , affilare , avvivare , levigare , rettificare , tagliare o troncare , di pietre naturali , anche agglomerate , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche ( compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti ) , anche con parti ( anime , steli , anelli , ecc . ) di altre materie , o con i loro assi ma senza basamento *
68.06 * Abrasivi naturali o artificiali , in polvere o in granelli , applicati su tessuto , carta , cartone od altre materie , anche tagliati , o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti *
68.09 * Pannelli , tavole , quadrelli , blocchi e simili , di fibre vegetali , fibre di legno , paglia , trucioli o residui di legno , agglomerati con cemento , gesso od altri leganti minerali *
68.10 * Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso *
68.11 * Lavori di cemento , di calcestruzzo o di pietra artificiale , anche armati , compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito » *
68.12 * Lavori di amianto-cemento , cellulosa-cemento e simili *
68.14 * Guarnizioni di frizione ( segmenti , dischi , rondelle , nastri , tavole , piastre , cilindri , ecc . ) per freni , per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito , a base di amianto , di altre sostanze minerali o di cellulosa , anche combinate con materie tessili od altre materie *
Capitolo 69 * Prodotti ceramici , esclusi le voci 69.01 , 69.02 , diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite , 69.03 , 69.04 e 69.05 , gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico , i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l ' economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10 , 69.13 e 69.14 *
Capitolo 70 * *
70.04 * Vetro colato o laminato , non lavorato ( anche armato o placcato durante la fabbricazione ) , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05 * Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate » ( anche placcato durante la fabbricazione ) , in lastre di forma quadrata o rettangolare *
ex 70.06 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche armati o placcato durante la fabbricazione ) , semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare , esclusi i vetri non armati per specchi *
ex 70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) ; vetri riuniti in vetrate *
70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro *
70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi *
70.10 * Damigiane , bottiglie , boccette , barattoli , vasi , tubi per compresse ed altri recipienti simili , di vetro , per il trasporto o l ' imballaggio ; tappi , coperchi e altri dispositivi di chiusura , di vetro *
ex 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce 70.19 , diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti , a debole coefficiente di dilatazione , del tipo Pyrex , Durex , ecc . *
70.14 * Vetrerie per illuminazione , per segnalazione e per ottica comune *
ex 70.15 * Vetri da occhialeria comune e simili , curvi , piegati e simili *
ex 70.16 * Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi , pannelli , lastre e conchiglie *
ex 70.17 * Vetrerie per laboratorio , per uso igienico , per farmacia , anche graduate o tarate , escluse le vetrerie per laboratori chimici ; ampolle per steri e oggetti simili *
ex 70.21 * Altri lavori di vetro , esclusi gli oggetti per l ' industria *
Capitolo 71 * *
ex 71.12 * Minuterie d ' argento ( compreso l ' argento dorato ) o di metalli comuni , placcati o ricoperti di metalli preziosi *
71.13 * Oggetti di oreficeria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi *
ex 71.14 * Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi , esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori *
71.16 * Minuterie di fantasia *
Capitolo 73 * Ghisa , ferro e acciaio , esclusi : *
* a ) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , delle voci 73.01 , 73.02 , 73.03 , 73.05 , 73.06 , 73.07 , 73.08 , 73.09 , 73.10 , 73.11 , 73.12 , 73.13 , 73.15 e 73.16 *
* b ) i prodotti delle voci 73.02 , 73.05 , 73.07 e 73.16 , che non rientrano nella competenza della Comunità economica europea del carbone e dell ' acciaio *
* c ) le voci 73.04 , 73.17 , 73.19 , 73.30 , 73.33 e 73.34 e le molle e foglie di molle di ferro o di acciaio , per vetture ferroviarie , della voce 73.35 *
Capitolo 74 * Rame , escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01 , 74.02 , 74.06 e 74.11 *
Capitolo 76 * Alluminio , escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 ( ex 76.16 ) *
Capitolo 78 * Piombo *
Capitolo 79 * Zinco , escluse le voci 79.01 , 79.02 e 79.03 *
Capitolo 82 * *
ex 82.01 * Vanghe , pale , picconi , piccozze , zappe , zappette , forche , uncini , rastrelli e raschiatori ; asce , roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia , cesoie da siepe , cunei ed altri utensili agricoli , orticoli e forestali , a mano *
82.02 * Seghe a mano , lame da seghe di ogni specie ( comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare ) *
ex 82.04 * Fucine portatili ; mole con sostegni , a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico *
82.09 * Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce 82.06 , e loro lame *
ex 82.11 * Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi *
ex 82.13 * Altri oggetti di coltelleria ( comprese le forbici per potare , le tosatrici , i fenditoi , i coltellacci , le scuri da macellaio e da cacina , i tagliacarta ) , escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati *
82.14 * Cucchiai , cucchiaioni , forchette , palette da torta , coltelli speciali da pesce o da burro , pinze da zucchero e oggetti simili *
82.15 * Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09 , 82.13 e 82.14 *
Capitolo 83 * Lavori diversi di metalli comuni , esclusi la voce 83.08 , le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno ( ex 83.06 ) , perle e pagliette tagliate ( ex 83.09 ) *
Capitolo 84 * *
ex 84.06 * Motori a scoppio , a benzina , di cilindrata pari o superiore a 220 cm3 ; motori a combustione interna semi-diesel ; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW ; motori per motocicli *
ex 84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore *
ex 84.11 * Pompe , motopompe e turbopompe , per aria e per vuoto ; ventilatori e simili , con motore incorporato , di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg *
ex 84.12 * Gruppi per il condizionamento dell ' aria , per uso domestico , comprendenti , riuniti in un solo corpo , un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l ' umidità *
ex 84.14 * Forni da panetteria e loro pezzi staccati *
ex 84.15 * Armadi ed altri mobili frigoriferi , muniti di un gruppo frigorifero *
ex 84.17 * Scaldacqua e scaldabagni , non elettrici *
84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia *
ex 84.21 * Apparecchi meccanici ( anche a mano ) per spruzzare , cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente , per uso domestico ; apparecchi simili a mano , per uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo , montati su carri , di peso pari o inferiore a 60 kg *
ex 84.24 * Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore , di un peso pari o inferiore a 700 kg ; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi ; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi ; erpici a dischi , di peso pari o inferiore a 700 kg *
ex 84.25 * Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccoglitrici a trazione animale ; presse da paglia e da foraggio ; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali *
84.27 * Torchi , pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione , per la fabbricazione del sidro e simili *
ex 84.28 * Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattorie *
84.29 * Macchine apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi , esclusi le macchine , apparecchi e congegni dei tipi per fattorie *
ex 84.34 * Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa *
ex 84.38 * Navette ; pettini per tessitrici *
ex 84.40 * Lavatrici , anche elettriche , per uso domestico *
ex 84.47 * Macchine utensili , diverse da quelle della voce 84.49 , per segare e piallare il legno , il sughero , l ' osso , l ' ebanite , le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili *
ex 84.56 * Macchine ed apparecchi per agglomerare , formare o modellare le paste ceramiche , il cemento , il gesso ed altre materie minerali *
ex 84.59 * Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone *
84.61 * Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili ( compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche ) , per tubi , caldaie , serbatoi , vasche , tini ed altri recipienti simili *
ex 84.63 * Riduttori di velocità *
Capitolo 85 * *
ex 85.01 * Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA ; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW ; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione , la radiotelefonia , la radiotelegrafia e la televisione *
85.03 * Pile elettriche *
85.04 * Accumulatori elettrici *
ex 85.06 * Ventilatori per appartamenti *
85.10 * Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia ( a pile , ad accumulatori , elettromagnetiche , ecc . ) , esclusi gli apparecchi della voce 85.09 *
85.12 * Scaldacqua , scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere ( asciugacapelli , apparecchi per arricciare , scaldaferri per arricciare , ecc . ) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti , diverse da quelle della voce 85.24 *
ex 85.17 * Apparecchi elettrici di segnalazione acustica *
ex 85.19 * Apparecchi per l ' interruzione , il sezionamento , la protezione , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici ( interruttori , commutatori , relè , interruttori di sicurezza , scaricatori , limitatori di sovracorrente , prese di corrente , porta lampada , cassette di giunzione , ecc . ) *
ex 85.20 * Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l ' illuminazione *
ex 85.21 * Tubi catodici per televisori *
85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione *
85.25 * Isolatori di qualsiasi materia *
85.26 * Pezzi isolanti , interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione ( boccole a vite , per esempio ) annegate nella massa , per macchine , apparecchi ed impianti elettrici , esclusi isolatori della voce 85.25 *
85.27 * Tubi isolanti e loro raccordi , di metalli comuni , isolati internamente *
Capitolo 87 * *
ex 87.02 * Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci ( esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87 ) *
87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le carabine *
ex 87.06 * Telai senza motore e loro parti *
ex 87.11 * Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi *
ex 87.12 * Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi *
87.13 * Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati *
Capitolo 89 * *
ex 89.01 * Barche , chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate ; imbarcazioni a vela ; inbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali *
Capitolo 90 * *
ex 90.01 * Vetri da occhialeria *
90.03 * Montature per occhiali , occhialini , occhialetti e oggetti simili e parti di montature *
90.04 * Occhiali ( correttori , protettori o altri ) , occhialetti , occhialini e oggetti simili *
ex 90.26 * Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d ' acqua ( volumetrici e tachimetrici ) *
Capitolo 92 * *
92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi *
Capitolo 93 * *
ex 93.04 * Fucili da caccia *
ex 93.07 * Borre per fucili ; cartucce da caccia , cartucce per rivoltelle , pistole , bastoni-fucili , cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro ,9 mm ; bossoli per fucili da caccia , di metallo e di cartone ; palle , pallini e pallettoni da caccia *
Capitolo 94 * Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili , esclusa la voce 94.02 *
Capitolo 96 * Spazzole , spazzolini , pennelli e simili , scope , piumini da cipria e stacci , escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06 *
Capitolo 97 * *
97.01 * Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli , come velocipedi , monopattini , cavalli meccanici , automobili a pedale , carrozzelle per bambole e simili *
97.02 * Bambole di ogni specie *
97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento *
ex 97.05 * Stelle filanti e coriandoli *
Capitolo 98 * Lavori diversi , esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04 , 98.10 , 98.11 , 98.14 e 98.15 *
ALLEGATO 2
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 *
07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati : * *
* B . altri : * *
* II . Lenticchie * 1 000 tonnellate *
31.02 * Concimi minerali o chimici azotati * 1 000 tonnellate *
31.03 * Concimi minerali o chimici fosfati * 1 000 tonnellate *
31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso loro massimo di 10 kg * 2 000 tonnellate *
* A . altri concimi : * *
* I . contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto , fosforo e potassio * *
* II . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo * *
* IV . altri * *
ex 73.37 * Caldaie ( diverse da quelle della voce 84.01 ) e radiatori , per il riscaldamento centrale , a riscaldamento non elettrico , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda ( compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata ) , a riscaldamento non elettrico , aventi un ventilatore o un soffiatore a motore , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio : * *
* - Caldaie per il riscaldamento centrale * 1 000 UCE *
ex 84.01 * Generatori di vapore d ' acqua o di altri vapori ( caldaie a vapore ) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : * *
* - di potenza inferiore o pari a 32 MW * 1 500 UCE *
84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : * *
* C . altri motori : * *
* ex II . Motori a combustione interna ( con accensione per compressione ) : * *
* - di potenza inferiore a 37 kW * 3 000 UCE *
84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) : * 5 000 UCE *
* ex A . Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo , escluse le pompe per la distribuzione di carburanti * *
* B . altre pompe * *
* C . Elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc ) * *
84.14 * Forni industriali o per laboratori , ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 : * *
* ex B . altri : B * *
* - Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento * 1 000 UCE *
ex 84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia , ad eccezione : * 3 200 UCE *
* - delle bilance pesa-bambini * *
* - delle bilance di precisione graduate in g , destinate all ' uso domestico * *
* - dei pesi per qualsiasi bilancia * *
85.01 * Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : * *
* A . Macchine generatrici , motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di velocità ) , convertitori rotanti : * *
* ex II . altri : * *
* - Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt *
* ex C . Parti e pezzi staccati : * *
* - di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt *
85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando : * *
* A . Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : * *
* ex III . Apparecchi riceventi , anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : * *
* - di televisione * 10 000 UCE *
* C . Parti e pezzi staccati * 15 000 UCE *
* I . Mobili e cofanetti : * *
* ex a ) di legno : * *
* - per apparecchi riceventi per la televisione * *
* ex b ) di altre materie : * *
* - per apparecchi riceventi per la televisione * *
* ex III . altri : * *
* - Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate * *
* - Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione * *
ex 85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi i cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione : * *
* - Cavi conduttori per antenne di televisione * 1 000 UCE *
87.02 * Autoveicoli con qualsiasi motore , per il trasporto di persone ( compresi quelli da sport ed i filobus ) o di merci : * 20 000 UCE *
A . per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti : * *
* I . azionati da motore a scoppio o a combustione interna : * *
* ex a ) Autocorriere , torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm3 : * *
* - Autocorriere , torpedoni e autobus completi * *
* ex b ) altri : * *
* - completi , con più di 6 posti a sedere * *
87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese la cabine : * 1 000 UCE *
* ex A . Carrozzerie e cabine metalliche destinate all ' industria del montaggio : * *
* - dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A * *
* - degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti , con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere * *
* - degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm3 * *
* - degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 ( a ) * *
* ex B . altri : * *
* - Carrozzerie e cabine metalliche , ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere * *
( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
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