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Regolamento (CEE) n. 3512/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa, per la campagna 1983, l' ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 28/12/1982 pag. 0035 - 0036
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3512/82 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1982
che fissa, per la campagna 1983, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1),
visto il regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 3,
considerando che il premio di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare per quanto possibile la distruzione di pesce di elevato valore commerciale;
considerando che l'ammontare del premio di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;
considerando che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco, né superare l'entità delle spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità durante la campagna di pesca precedente, eccezione fatta per le spese più onerose;
considerando che, per la campagna 1983, i prezzi di ritiro dei prodotti della pesca elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3509/82 della Commissione (3);
considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1983 al livello indicato in allegato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna 1983, l'ammontare del premio di riporto per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 è fissato al livello indicato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4.
(3) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Ammontare del premio di riporto
1.2.3 // // // // Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base // Prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 // Ammontare per i prodotti elencati nella colonna 2 (in ECU/t) // // // // 1 // 2 // 3 // // // // I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, o senza visceri con testa o tagliati // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Gamberetti // 50 // // // // II. Filettatura, congelamento e conservazione // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani // 85 // // // // III. Salatura e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani // 85 // // // // IV. Essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Egelfini Merlani // 95 // // //
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