Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3512/83 della Commissione del 13 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto concerne la fissazione anticipata della restituzione per l' elemento zucchero contenuto in taluni prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 14/12/1983 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0146
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0018
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0146
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3512/83 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1983
che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto concerne la fissazione anticipata della restituzione per l'elemento zucchero contenuto in taluni prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,
considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/83 (4), prevede che le domande di titolo di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, qualora siano inoltrate di giovedì, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì in questione;
considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2729/81, per l'elemento zucchero aggiunto ai prodotti della sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune, il titolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato, per il solo elemento zucchero;
considerando che il giovedì non è un giorno determinante ai fini dell'adeguamento del livello delle restituzioni nel settore dello zucchero e, dato che questo livello viene modificato più frequentemente che nel settore del latte, è opportuno reintrodurre la possibilità di fissare la restituzione in anticipo il giovedì per l'elemento zucchero incorporato nei prodotti in questione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2729/81, è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, qualora, in conformità delle disposizioni dell'articolo 13, le domande di titoli di esportazione concernano soltanto la fissazione anticipata dell'elemento zucchero contenuto in uno dei prodotti della sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune, le disposizioni del primo comma relative al giovedì non si applicano ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.
(4) GU n. L 78 del 24. 3. 1983, pag. 13.
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