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Regolamento (CEE) n. 3513/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che abroga le misure di sospensione delle importazioni di calamari congelati
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 28/12/1982 pag. 0037 - 0037
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3513/82 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1982
che abroga le misure di sospensione delle importazioni di calamari congelati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento CEE n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,
considerando che, con regolamento (CEE) n. 2420/79 della Commissione (2), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3732/81 della Commissione (3), le importazioni in Italia di calamari o di totani congelati sono state sospese per un periodo indeterminato;
considerando che, con regolamento (CEE) n. 2123/80 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3733/81 (5), l'importazione in Italia di calamari congelati (« Loligo » spp.) sono state sospese per un periodo indeterminato;
considerando che dall'esame della situazione su questi mercati in Italia risulta che le condizioni che avevano indotto la Commissione a disporre misure di sospensione delle importazioni non sussistono più; che per il momento, per quanto si possa prevedere non è più da temere una perturbazione di questo mercato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I regolamenti (CEE) n. 2420/79 e (CEE) n. 2123/80 sono abrogati.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 57.
(3) GU n. L 373 del 29. 12. 1980, pag. 35.
(4) GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 27.
(5) GU n. L 373 del 29. 12. 1981, pag. 36.
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