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Regolamento (CEE) n. 3513/83 della Commissione del 13 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 14/12/1983 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0147
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3513/83 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1983
che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2342/83 (4), qualora l'offerta presa in considerazione superi il quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile nel rispettivo deposito, il concorrente è dichiarato aggiudicatario soltanto per tale quantitativo; che, per dare al concorrente la possibilità di ottenere la totalità del quantitativo di latte scremato in polvere indicato nell'offerta, è opportuno prevedere che l'organismo d'intervento possa, d'accordo con il concorrente, designare altri depositi per raggiungere il quantitativo richiesto; che è pertanto opportuno procedere all'adeguamento del suddetto articolo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al paragrafo 3 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 368/77 è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, l'organismo d'intervento può, d'accordo con il concorrente, designare altri depositi per raggiungere il quantitativo che figura nell'offerta ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(4) GU n. L 225 del 18. 8. 1983, pag. 11.
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