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Regolamento (CEE) n. 3514/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2099/82 per quanto concerne la data della presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento italiano
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1982 pag. 0001 - 0001
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3514/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
che modifica il regolamento (CEE) n. 2099/82 per quanto concerne la data della presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento italiano
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2099/82 del Consiglio, del 20 luglio 1982, relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano da parte degli organismi d'intervento di altri paesi membri (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2876/82 (4), prevede che l'organismo d'intervento italiano prenda in consegna 10 000 tonnellate di latte scremato in polvere anteriormente al 1o gennaio 1983; che, a motivo di difficoltà nell'esecuzione dell'operazione di trasferimento, l'organismo d'intervento italiano non può prendere in consegna la merce nel termine previsto; che è pertanto necessario rinviare tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2099/82 la data del 31 dicembre 1982 è sostituita dalla data del 1o aprile 1983.
Articolo 2
Il presente regolamento entra il vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. MOELLER
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 302 del 27. 10. 1982, pag. 1.
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