N. L 335/48 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 . 12. 85
REGOLAMENTO (CEE) N. 3514/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1482/85 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n . 1809/85 (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 3495/85 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 1809/85 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo
1 , del regolamento (CEE) n . 1785/81 sono fissati , per lo
zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero
bianco, nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre
1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(») GU n . L 177 dell 1 . 7 . 1981 , pag. 4.
(2) GU n . L 151 del 10 . 6 . 1985, pag. 1 .
(3) GU n . L 169 del 29 . 6 . 1985, pag. 77 .
(4) GU n . L 334 del 12. 12. 1985, pag. 16 .
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1985 , che fissa i prelievi all'importa
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importo
del prelievo
17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :
A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati
B. Zuccheri greggi
47,19
41,97 (')
(') Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il
rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 % , l' importo del prelievo applica
bile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 837/68 .
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