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Regolamento (CEE) n. 3515/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri e il regolamento (CEE) n. 2964/79
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1982 pag. 0002 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0141
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0141
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3515/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri e il regolamento (CEE) n. 2964/79
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'introduzione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada fra Stati membri; che tali norme devono essere fissate in modo da contribuire alla realizzazione di un mercato comune dei trasporti;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3164/76 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/82 (5), ha istituito un regime di autorizzazioni comunitarie;
considerando che è stata largamente utilizzata la possibilità offerta agli Stati membri, introdotta per un periodo sperimentale dal regolamento (CEE) n. 2964/79 (6), di richiedere la trasformazione di autorizzazioni di breve durata; che è quindi opportuno rendere detto regolamento applicabile per una durata indeterminata e di portare a 15 % il massimale di questa autorizzazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. All'articolo 3 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3164/76 la cifra 10 % è sostituita da 15 %.
2. L'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2964/79 è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. MOELLER
(1) GU n. C 247 del 21. 9. 1982, pag. 4.
(2) GU n. C 334 del 20. 12. 1982, pag. 121.
(3) Parere reso il 24 novembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 2.
(6) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 12.
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