N. L 351 / 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 14. 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3515/83 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1983
relativo alla vendita, mediante gara, ai fini dell'esportazione verso la Tunisia,
dell'olio di sansa di oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano
considerando che 1 articolo 20 del regolamento (CEE)
n . 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979,
recante modalità comuni d'applicazione del regime
delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agrico
li (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
519/83 Q, stabilisce i mezzi di prova da fornire per
provare l'importazione in i;n paese terzo ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i grassi ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1413/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n .
2754/78 del Consiglio (3) prevede che la vendita
dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento
si effettui mediante gara ;
considerando che, in applicazione dell'articolo 12,
paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE, l'orga
nismo d'intervento italiano ha acquistato, a partire
dalla campagna 1975/ 1976, notevoli quantità di olio
d'oliva ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2960/77
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 2041 /83 (^ ha fissato le condizioni di
vendita mediante gara degli oli d'oliva sul mercato
della Comunità e per l'esportazione ; che, tenuto conto
della situazione del mercato tunisino, esistono attual
mente possibilità di esportazione di olio di sansa di
oliva greggio verso tale paese ;
considerando che la Comunità dispone di cospicui
quantitativi di olio di sansa d'oliva detenuti dall'orga
nismo d' intervento italiano ; che alcuni di questi quan
titativi sono immagazzinati da parecchie campagne ;
che è pertanto opportuno procedere alla vendita
dell'olio di sansa d'oliva in questione mediante gara,
derogando alle disposizioni dell'articolo 1 , paragrafo 2,
del predetto regolamento, secondo cui l'olio esportato
deve essere direttamente commestibile ;
considerando che il prezzo minimo di vendita è fissato
in modo che gli operatori comunitari vengano a
trovarsi a parità di condizioni concorrenziali con gli
operatori dei paesi terzi ; che, pertanto, gli oli venduti
nel quadro del presente regolamento non devono
beneficiare né della restituzione all'esportazione
prevista dall'articolo 20 del regolamento n . 136/66/
CEE, né dell'aiuto al consumo previsto dall'articolo 1 1
di detto regolamento ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'organismo d'intervento italiano, cioè 1'« Azienda di
Stato per gli interventi sul mercato agricolo », in
appresso denominato « AIMA », indice una gara in
conformità delle disposizioni del presente regolamento
e del regolamento (CEE) n . 2960/77, per la vendita a
fini di esportazione verso la Tunisia di circa 2 000
tonnellate di olio di sansa d'oliva.
In deroga all'articolo 1 , paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 2960/77, l'olio di sansa d'oliva di cui sopra
deve essere esportato senza essere stato reso commesti
bile .
Articolo 2
Il bando di gara è pubblicato il 15 dicembre 1983 .
La partite di olio messe in vendita e le relative località
di deposito sono affisse presso la sede dell'AIMA, via
Palestre 81 , Roma, Italia.
Copia del bando di gara è trasmessa senza indugio alla
Commissione.
Articolo 3
Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestre 81 ,
Roma, entro e non oltre il 16 gennaio 1984, alle ore
14 (ora locale).
Articolo 4
1 . Le offerte sono fatte per un olio avente 15 gradi
di acidità.(') GU n. 172 del 30 . 9 . 1966, pag. 3025/66 .
0 GU n . L 162 del 12. 6 . 1982, pag. 6 .
(3) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978, pag. 13 .
(4) GU n . L 348 del 30 . 12. 1977, pag. 46 .
O GU n . L 200 del 23 . 7 . 1983, pag. 25 .
(«) GU n . L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1 .
O GU n . L 58 del 5 . 3 . 1983, pag. 5 .
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2. Se 1 olio aggiudicato ha un grado di acidità diffe
rente da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il
prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, diminuito o
aumentato di 2 682 lire per ciascun grado di acidità in
più o in meno rispetto a 15 gradi.
Articolo 5
Il prezzo minimo di vendita dell'olio di sansa d'oliva
15° è fissato a 50 000 Lit/100 kg.
Articolo 6
L'olio è venduto dall'AIMA al più tardi il 23 gennaio
1984.
L'AIMA comunica agli enti assuntori del magazzino
l'elenco delle partite non aggiudicate.
Articolo 7
La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE)
n . 2960/77 è fissata a 9,50 ECU/100 kg.
La cauzione di cui all'articolo 1 2, paragrafo 3, del rego
lamento (CEE) n . 2960/77 è fissata a 100 ECU/100 kg
di olio di sansa di oliva.
Articolo 8
L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del
regolamento (CEE) n . 2960/77, è pari a 3 500 Lit/100
kg.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
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