13 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 335/49
REGOLAMENTO (CEE) N. 3515/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine , delle
semole e dei semolini di frumento o di segala
considerando che la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per certi
prodotti , a seconda della loro destinazione ;
considerando che la restituzione deve essere fissata
almeno una volta al mese ; che essa può essere modificata
nel periodo intermedio ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime delle restituzioni , occorre applicare
per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 (6),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 855/84 0,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 2, quarto trattino,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, a norma dell'articolo 16 del regola
mento (CEE) n . 2727/75, la differenza fra i corsi od i
prezzi dei prodotti di cui all'articolò 1 di detto regola
mento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può
essere coperta da una restituzione all'esportazione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento
(CEE) n . 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che
stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative
alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai
criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le
restituzioni devono essere fissate prendendo in considera
zione la situazione e le prospettive di evoluzione delle
disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della
Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e
dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ;
che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare
ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equili
brata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli
scambi e, tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle
esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle
perturbazioni sul mercato della Comunità ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2746/75 ha
definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener
conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;
considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole
e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici
sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE)
n . 2746/75 ; che, inoltre, la restituzione applicabile a
questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della
quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei
prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate
nel regolamento n . 162/67/CEE (4), modificato dal regola
mento (CEE) n . 1607/71 (*) ;
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
di ciascuna di tali monete, constatato durante un
periodo determinato, in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
considerando che l'applicazione di dette modalità alla
situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in
particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comu
nità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restitu
zione agli importi elencati in allegato ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali , dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c), del regolamento (CEE)
n . 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre
1985 .(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
0 GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 78 .
(4) GU n . 128 del 27 . 6 . 1967, pag. 2574/67 .
M GU n . L 168 del 27 . 7 . 1971 , pag. 16 .
(«) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
ì7) GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag. 1 .
N. L 335/50 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 . 12. 85
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
13 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 335/51
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1985 , che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di
segala
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalato
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— la zona II b) e la penisola iberica
— gli altri paesi terzi
52,00
59,00
20,00
10.01 B II Frumento duro
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— gli altri paesi terzi
50,00
60,00
10.02 Segala
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— gli altri paesi terzi
72,00
82,00
10.03 Orzo
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— la zona II b)
— il Giappone
— gli altri paesi terzi
73,00
80,00
20,00
10.04 Avena
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— gli altri paesi terzi
—
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina —
10.07 B Miglio —
10.07 C Sorgo —
ex 11.01 A Farina di frumento tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520
— tenore in ceneri da 521 a 600
— tenore in ceneri da 601 a 900
— tenore in ceneri da 901 a 1 100
— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650
— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900
86,00
86,00
76,00
70,00
65,00
58,00
N. L 335/52 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 . 12. 85
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
ex 1 1 .0 1 B Farina di segala :
— tenore in ceneri da 0 a 700 86,00
— tenore in ceneri da 701 a 1 150 86,00
— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 86,00
— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000 86,00
11.02 AI a) Semole e semolini di grano duro :
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (') 240,00
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (2) 227,00
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 203,00
— tenore in ceneri di più di 1 300 191,00
1 1 .02 A I b) Semole e semolini di grano tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 86,00
(') Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 %
in peso .
(2) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 %
in peso.
NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n . 1124/77 (GU n . L 134 del 28 . 5. 1977), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 501 /85 (GU n . L 60 del 28 . 2. 1985).
Full & Egal Universal Law Academy