13 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 335/53
REGOLAMENTO (CEE) N. 3516/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
conduce a fissare la restituzione ad un importo che
compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli
praticati sul mercato mondiale ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della situazione per certi
prodotti , a seconda della loro destinazione ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime delle restituzioni , occorre applicare
per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 (*),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 855/
84 0,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
di sciascuna di tali monete, constatato durante un
periodo determinato, in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 2, quarto comma,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento
(CEE) n . 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul
mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto
regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità
può essere compensata mediante una restituzione all'e
sportazione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento
(CEE) n . 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che
definisce, nel settore dei cereali , le norme generali relative
alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai
criteri di fissazione del loro importo (3), le restituzioni
devono essere fissate tenendo conto della situazione e
della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibi
lità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario,
e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore
cerealicolo sul mercato mondiale ; che, conformemente
allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei
cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale
dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto
inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste
nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul
mercato comunitario ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2744/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di
importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 1027/84 0, ha definito i criteri specifici
su cui deve essere fondato il computo della restituzione
per tali prodotti ;
considerando che l'applicazione di tali modalità alla situa
zione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasfor
mati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'arti
colo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n . 2727/75 e
soggetti al regolamento (CEE) n . 2744/75 , sono fissate agli
importi di cui in allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre
1985 .(') GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 78 .
(
0 GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 15 .
(6) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
ì7) GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag. 1 .
N. L 335/54 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 . 12. 85
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1985 , che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione per il malto
(ECU/ t)
Numero della tariffa doganale comune Importo delle restituzioni
11.07 A I b) 69,16
11.07 A II b) 129,32
11.07 B 150,71
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