Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3517/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 che fissa i prezzi limite per l' intervento per i vini da tavola per il periodo 16 dicembre 1983 - 31 agosto 1984
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 14/12/1983 pag. 0019 - 0019
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3517/83 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1983
che fissa i prezzi limite per l'intervento per i vini da tavola per il periodo
16 dicembre 1983 - 31 agosto 1984
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un prezzo limite per l'intervento deve essere fissato annualmente per ciascun tipo di vino per il quale è stato fissato un prezzo d'orientamento, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79;
considerando che il raccolto della campagna 1983/1984 deve essere considerato, in via generale, di buona qualità;
considerando che i prezzi dei vini da tavola dei tipi R I e R II, pur essendo nel complesso aumentati, sono ancora inferiori al prezzo limite per l'intervento; che i prezzi dei vini da tavola del tipo A I, pur mantenendo in genere la tendenza all'aumento constatata da vari anni, a fine campagna sono inferiori al prezzo limite per l'intervento; che il crollo dei prezzi dei vini dei tipi A II e A III, che sono scesi al di sotto del prezzo limite per l'intervento, è dovuto al volume eccezionale del raccolto nelle regioni di produzione interessate; che i prezzi dei vini da tavola del tipo R III, pur essendo per lo stesso motivo sensibilmente diminuiti, a fine campagna sono ampiamente superiori al prezzo limite per l'intervento;
considerando che il quantitativo totale disponibile è superiore a quello di una campagna media, a causa dell'elevato volume del raccolto 1983 e delle scorte;
considerando che il livello dei prezzi limite per l'intervento deve tener conto delle suddette caratteristiche; che è quindi opportuno aumentare i prezzi limite per l'intervento fissati per la campagna precedente, senza che tale aumento costituisca un incentivo della produzione;
considerando che i prezzi d'orientamento sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1596/83 (3) per il periodo 16 dicembre 1983 - 31 agosto 1984; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, i prezzi limite per l'intervento sono fissati alla stessa fase e sono validi per lo stesso periodo dei prezzi d'orientamento; che i tipi di vino da tavola cui si applicano tali prezzi sono stati stabiliti con il regolamento (CEE) n. 340/79 (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo 16 dicembre 1983 - 31 agosto 1984, i prezzi limite per l'intervento per i vini da tavola sono fissati come segue:
1.2 // // // Tipo di vino // Prezzi limite per l'intervento // // // R I // 3,19 ECU/% vol/hl // R II // 3,19 ECU/% vol/hl // R III // 49,84 ECU/hl // A I // 2,92 ECU/% vol/hl // A II // 65,13 ECU/hl // A III // 74,37 ECU/hl // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 51.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.
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