29. 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 369/7
REGOLAMENTO CEE N. 3518/82 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 1982
che fissa i prelievi applicabili ali importazione dei prodotti trasformati a base di
cereali e di rìso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, base di cereali e di riso, nonché alla fissazione antici
pata di tale prelievo per detti prodotti e per gli
alimenti composti a base di cereali Q, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1740/78 (8), il prelievo
così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso,
valido in principio per un mese, è modificato quando
il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta
dalla media dei prelievi , computata nella maniera
sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata ;
considerando che per taluni prodotti trasformati il
prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della
restituzione alla produzione accordata ai prodotti di
base in vista della loro trasformazione, conformemente
all'articolo 5 del regolamento (CEE) n . 2744/75 e
all'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 1 579/74 ; che il
regolamento (CEE) n . 1921 /75 (9), modificato dal rego
lamento (CEE) n . 241 5/75 ( 10), ha previsto alcune
misure transitorie per i prodotti amidacei ;
considerando che l'elemento fisso dèi prelievo è stato
definito dal regolamento (CEE) n . 2744/75 ; che, in
virtù del regolamento (CEE) n . 2742/75 ("), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1460/82 ( l2), per
taluni prodotti trasformati , l'elemento mobile del
prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della
restituzione alla produzione concessa per i prodotti di
base ai "fini della loro trasformazione ;
considerando che, al fine di tener conto degli interessi
degli Stati africani, dei Caraibi , del Pacifico nonché dei
paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro
riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'ele
mento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di
cereali , nonché d'una parte dell'elemento mobile per
alcuni di essi ; che tale diminuzione deve essere effet
tuata conformemente all'articolo 12 del regolamento
(CEE) n . 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976,
relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli
e a talune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli , originari degli Stati dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltrema
re ( l3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
279/80 H ;
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso,(3), modificato da ultimo dall'atto
di adesione della Grecia (4), in particolare l'articolo 1 2,
paragrafo 4,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che le norme da applicare per il calcolo
dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui
prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono
contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regola
mento (CEE) n . 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1
a), del regolamento (CEE) n . 1418/76 ; che l'incidenza
sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi
applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in
virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 2744/75
del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime
di importazione e di esportazione dei prodotti trasfor
mati a base di cereali e di riso Q, modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 1459/82 (6), dalla media dei
prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25
giorni del mese precedente quello dell'importazione ;
che tale media, modificata in funzione del prezzo
d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel
mese dell'importazione è calcolata in funzione della
quantità di prodotti di base che si considera utilizzata
nella fabbricazione del prodotto trasformato o del
prodotto concorrente impiegato come riferimento per
i prodotti trasformati che non contengono cereali ;
considerando che, in applicazione del regolamento
(CEE) n . 1579/74 della Commissione, del 24 giugno
1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo
all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a
0 GU n . L 168 del 25 . 6 . 1974, pag. 7 .
(8) GU n . L 202 del 26 . 7 . 1978 , pag. 8 .
0 GU n . L 195 del 26 . 7. 1975, pag. 25.
H GU n . L 247 del 23 . 9 . 1975, pag. 22 .
(") GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 57 .
H GU n . L 164 del 14. 6 . 1982, pag. 25.
(") GU n . L 85 del 31 . 3 . 1976, pag. 2 .
H GU n . L 31 delf8 . 2. 1980, pag. 1 .
(') GU n . L 281 dell l . 11 . 1975, pag. 1 .
( J ) GU n . L 164 del 14 . 6 . 1982, pag. 1 .
( 3) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag. 1 .
O GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17.
(
(6) GU n . L 164 del 14. 6 . 1982, pag. 22 .
N. L 369/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 82
considerando che il regolamento (CEE) n . 1784/81 ha
introdotto i prodotti della sottovoce 17.02 F II nel
settore dei cereali ; che i coefficienti applicabili al
calcolo del prelievo per tali prodotti sono stati definiti
nel regolamento (CEE) n . 1783/81 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
considerando che dall entrata in vigore del Protocollo
di Ginevra ( 1967) allegato all'accordo GATT, il
prelievo da riscuotere per i prodotti di cui all'allegato
del regolamento (CEE) n . 2744/75 della voce tariffaria
07.06 A è limitato, come previsto dall'articolo 4, para
grafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta
dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel
quadro del GATT ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
considerando che, secondo l'articolo 18 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2727/75, la nomenclatura
prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa
doganale comune ;
I prelievi da riscuotere all'atto dell importazione dei
prodotti di cui all'articolo 1 , lettera d), del regolamento
(CEE) n . 2727/75 e all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c),
del regolamento (CEE) n . 1418/76 e soggetti al regola
mento (CEE) n . 2744/75, sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
29 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 369/9
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1982, che fissa i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)
Numero della tariffa doganale
comune
Importi
Paesi terzi
(esclusi ACP o PTOM)
ACP o PTOM
07.06 A I 108,66 0 106,85 00
07.06 A II 111,68 O 106,85 00
11.01 C (J) 201,63 195,59
11.01 DO 171,69 165,65
11.01 E io 206,70 200,66
11.01 Elio 116,73 113,71
11.01 F o 83,86 80,84
11.01 GO 107,12 104,10
1 1.02 A II 0 195,09 189,05
1 1.02 A III 0 201,63 195,59
1 1.02 A IV 0 171,69 165,65
1 1.02 A Va) 1 O 173,21 167,17
1 1.02 A V a) 2 0 206,>0 200,66
1 1.02 A V b) 0 116,73 113,71
1 1.02 A VI 0 83,86 80,84
1 1.02 A VII 0 107,12 104,10
11.02 B I a) 1 0 176,88 173,86
1 1.02 B I a) 2 aa) 96,89 93,87
1 1.02 B I a) 2 bb) 0 168,67 165,65
11.02 B I b) 1 O 176,88 173,86
11.02 B I b) 2 0 168,67 165,65
1 1.02 B II a) 0 153,64 150,62
1 1.02 B II b) O 142,71 139,69
1 1.02 B II c) O 181,39 178,37
11.02 B II d) O 166,32 163,30
11.02CIO 184,22 181,20
1 1 .02 c no 171,07 168,05
1 1 .02 C III o 277,69 271,65
1 1.02 C IV o 150,27 147,25
1 1 .02 c vo 181,39 178,37
1 1.02 C VI 0 166,32 163,30
11.02 D IO 118,54 115,52
1 1.02 D II O 110,15 107,13
1 1.02 D ΠΙΟ 113,85 110,83
11.02 D IVO 96,89 93,87
11.02 D VO 116,73 113,71
1 1.02 D VI O 107,12 104,10
11.02 E I a) 1 O 113,85 110,83
11.02 E I a) 2 0 96,89 93,87
11.02 E I b) 1 0 223,36 217,32
1 1.02 E I b) 2 O 190,10 184,06
11.02 E II a) O 209,89 203,85
1 1.02 E II b) O 195,09 189,05
1 1.02 E II c) O 206,70 200,66
1 1.02 E II d) 1 O 143,31 137,27
1 1.02 E II d) 2 0 189,75 183,71
11.02 F IO 209,89 203,85
1 1.02 F II O 195,09 189,05
1 1.02 F III O 201,63 195,59
1 1.02 F IV O 171,69 165,65
N. L 369/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 82
(ECU/t)
Numero della tariffa doganale
comune
Importi
Paesi terzi
(esclusi ACP o PTOM)
ACP o PTOM
1 1.02 F V (2) 206,70 200,66
1 1.02 F VI 0 83,86 80,84
1 1.02 F VII 0 107,12 104,10
11.02 G I 90,98 84,94
1 1.02 G II 89,65 83,61
11.04 C I 111,68 105,03 0
1 1.04 C II a) 170,07 145,89 (*)
1 1.04 C II b) 200,03 175,85 0
1 1 .07 A I a) 212,47 201,59
1 1.07 A I b) 161,50 150,62
1 1.07 A II a) 204,29 (") 193,41
1 1.07 A II b) 155,40 144,52
1 1.07 B 179,30 (
11.08 AI 170,07 149,52
11.08 AH 111,91 81,08
11.08 AHI 211,09 190,54
11.08 AIV 170,07 149,52
11.08 AV 170,07 74,76 0
11.09 527,78 346,44
17.02 B II a) (3) 291,75 195,03
1 7.02 B II b) 0 216,01 149,52
17.02 F II a) 301,03 204,31
17.02 F II b) 208,58 142,09
21.07 F II 216,01 149,52
23.02 A I a) 40,01 40,01
23.02 A I b) 106,68 106,68
23.02 A II a) 40,01 40,01
23.02 A II b) 106,68 106,68
23.03 A I 367,08 185,74
(') Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.
(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1 1.01 e 1 1.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A
dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simulta
neamente :
— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato
sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che
possono essere state aggiunte), inferiore o pari all' 1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e
la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli
altri cereali .
I germi di cereali, interi , schiacciati , in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 1 1.02.
(3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n .
2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II .
(4) Conformemente al regolamento (CEE) n . 1 1 80/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i
prodotti originari della Turchia.
(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che
seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltre
mare :
— radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
— farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1 1 .04 C ;
— fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1 1 .08 A V.
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