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Regolamento (CEE) n. 3521/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 985/68 per quanto concerne la classificazione del burro e della crema di latte
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1983 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0022
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0151
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3521/83 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1983
che modifica il regolamento (CEE) n. 985/68 per quanto concerne la classificazione del burro e della crema di latte
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 13 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, prevede che il burro acquistato dagli organismi d'intervento debba rispondere a determinate esigenze; che una di queste esigenze è che il burro sia classificato di prima qualità nello Stato membro in cui è prodotto; che la denominazione del burro olandese di prima qualità è stata modificata; che occorre quindi modificare la denominazione per tale burro nell'articolo 1 del regolamento in questione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), ottavo trattino, del regolamento (CEE) n. 985/68 è sostituito dal testo seguente:
« - classificato "Extra kwaliteit" per quanto concerne il burro olandese, ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
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