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Regolamento (CEE) n. 3524/82 della Commissione, del 22 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/82 recante applicazione, all' inizio della campagna 1982/1983, di una misura particolare d' intervento per il frumento tenero panificabile
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1982 pag. 0023 - 0023
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3524/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1982
che modifica il regolamento (CEE) n. 1943/82 recante applicazione, all'inizio della campagna 1982/1983, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1943/82 della Commissione, del 20 luglio 1982 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3129/82 (4), prevede che la consegna delle quantità di frumento tenero panificabile offerte all'intervento nei mesi di agosto, settembre e ottobre deve aver luogo non oltre il 31 dicembre 1982; che appare giustificato, date le difficoltà incontrate da taluni Stati membri in conseguenza dell'ampiezza dei controlli della qualità da effettuare all'atto della presa in consegna all'intervento, prolungare il periodo di consegna sino al 14 gennaio 1983;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1943/82 è modificato come segue:
1. Al paragrafo 3, primo comma, la data del « 31 dicembre 1982 » è sostituita dalla data del « 14 gennaio 1983 ».
2. Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:
« Nel caso in cui la consegna abbia luogo nei mesi di novembre 1982, dicembre 1982 e gennaio 1983, il prezzo da pagare è quello del mese di ottobre 1982 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 19.
(4) GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 19.
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