15. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 352/ 19
REGOLAMENTO (CEE) N. 3524/83 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1983
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le
farine e il malto
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13
dicembre 1983 ;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine odierni , i supplementi
da aggiungere ai prelievi , attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato al
presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n . 2158/83 (*) e dai successivi rego
lamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,
previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n . 2727/
75, sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre
1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag . 1 .
(2) GU n . L 164 del 14 . 6 . 1982, pag . 1 .
( 3) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag . 2553/62 .
(♦) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .
n GU n . L 206 del 30 . 7 . 1983, pag. 50 .
N. L 352/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15. 12 . 83
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 14 dicembre 1983 , che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le farine e il malto
A. Cereali e farine
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° term.
1
2° term .
2
3° term .
3
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalaio 0 0 0 0
10.01 B II Frumento duro 0 0 0 0
10.02 Segala 0 0 0 0
10.03 Orzo 0 0 0 0
10.04 Avena 0 4,73 4,73 4,73
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato
alla semina 0 0 0 0
10.07 A Grano saraceno 0 0 0 0
10.07 B Miglio 0 0 0 6,13
10.07 C Sorgo 0 0 0 0
10.07 D Altri cereali 0 0 0 0
11.01 A Farine di frumento o di frumento segalato 0 0 0 0
B. Malto
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° term .
1
2° term .
2
3° term .
3
4° term .
4
11.07 AI (a) Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma di farina 0 0 0 0 0
1 1 .07 A I (b) Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma diversa da quella di
farina 0 0 0 0 0
11.07 A II (a) Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma di
farina 0 0 0 0 0
11.07 A II (b) Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma
diversa da quella di farina 0 0 0 0 0
11.07 B Malto torrefatto 0 0 0 0 0
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