Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3525/82 della Commissione, del 22 dicembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità "III" a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983r
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1982 pag. 0024 - 0024
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3525/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1982
recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 645/82 della Commissione, del 19 marzo 1982, che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982/1983 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1816/82 (4), le categorie di qualità « III » si applicano a talune frutta sino al 31 dicembre 1982;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3409/82 del Consiglio del 13 dicembre 1982 (5), ha prorogato sino al 31 dicembre 1986 il periodo di applicabilità della categoria di qualità « III » a taluni ortofrutticoli; che, conseguentemente, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 645/82 per quanto riguarda le frutta per le quali le categorie di qualità « III » sono necessarie per coprire il fabbisogno del consumo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 645/82, la data del 31 dicembre 1982, è sostuita da quella del
- 30 aprile 1983 per le uve da tavola;
- 15 luglio 1983 per le arance delle varietà Biondo diverse dalle Biondo comune;
- 15 maggio 1983 per i satsuma, le clementine, i tangerini e altri simili ibridi di agrumi diversi dai mandarini.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.
(3) GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 18.
(4) GU n. L 201 dell'8. 7. 1982, pag. 34.
(5) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 2.
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