15 . 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 352/21
REGOLAMENTO (CEE) N. 3525/83 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1983
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso
contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 2454/83 ai prezzi d'offerta e ai
corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,
conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore
conformemente all'allegato al presente regolamento ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1418 /76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso ('), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 1566/83 (2), in particolare l'articolo
11 , paragrafo 2,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 2454/83 (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3458 /83 (4) ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a) e b), del regola
mento (CEE) n . 1418/76 sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
0 GU n. L 166 del 25 . 6 . 1976, pag . 1 .
(2) GU n . L 163 del 22 . 6 . 1983, pag . 5 .
O GU n . L 243 dell' I . 9 . 1983 , pag. 5 .
(4 GU .i . L 345 dell' 8 . 12 . 1983, pag. 5 .
N. L 352/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15. 12. 83
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili al riso e alle rotture di riso
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Paesi terzi (3)
ACP o
PTOM C)(2)0
ex 10.06 Riso :
B. altro :
I. Risone o riso semigreggio :
a) Risone :
1 . a grani tondi 154,48 73,64
2. a grani lunghi 173,02 82,91
b) Riso semigreggio : l
1 . a grani tondi 193,10 92,95
2 . a grani lunghi 216,28 104,54
II . Riso semilavorato o riso lavorato : l
a) Riso semilavorato :
1 . a grani tondi 311,01 143,58
2 . a grani lunghi 402,07 189,15
b) Riso lavorato : \
1 . a grani tondi 331,23 153,26
2. a grani lunghi 431,02 203,16
III . Rotture 56,37 25,18
( 1 ) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell articolo 10 del regolamento (CEE) n . 435/80 .
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli
ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) Il prelievo all' importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'arti
colo 11 bis del regolamento (CEE) n . 1418/76 .
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