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Regolamento (CEE) n. 3526/82 della Commissione, del 22 dicembre 1982, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- casearir
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1982 pag. 0025 - 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0183
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0211
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3526/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1982
recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3115/82 (4), ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
considerando che, tenuto conto delle più recenti informazioni di cui dispone la Commissione per quanto riguarda la prassi commerciale dei paesi importatori interessati nonché del carattere ufficiale degli organismi in questione, tale regolamento deve essere modificato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81 è modificato come segue:
L'elenco degli organismi che possono indire gare deve essere completato aggiungendo, in ordine alfabetico del paese importatore, i seguenti organismi:
1.2 // Paese importatore // Organismo emittente // Pakistan // Government of Pakistan, Ministry of Defence Directorate General Procurement (Army) Ministry of Defence - ddp - iii 265 Mohammad Hussain Road Rawalpindi // Venezuela // Comandancia General de la Marina Base aerea la Carlota, Hangar la Marina Caracas
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.
(4) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 8.
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