N. L 352/28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3528/83 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1983
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari
prelievi attualmente in vigore conformemente ali alle
gato al presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 1600/83 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
stati fissati dal regolamento (CEE) n . 3018/83 (3), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3357/83 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 3018/83 ai prezzi di cui la
Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all' importazione di cui all'articolo 14, para
grafo 2, del regolamento (CEE) n . 804/68 sono fissati
nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre
1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
( 2) GU n . L 163 del 22 . 6 . 1983 , pag. 56 .
(3) GU n . L 296 del 28 . 10 . 1983 , pag. 15 .
(4 ) GU n . L 335 del 30 . 11 . 1983 , pag. 16 .
15. 12 . 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 352/29
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1983 , che (issa i prelievi
all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale
comune
Codice Importo del prelievo
04.01 Ala) 0110 23,43
04.01 A I b) 0120 21,02
04.01 A II a) 1 0130 21,02
04.01 A II a) 2 0140 25,93
04.01 A II b) 1 0150 19,81
04.01 A II b) 2 0160 24,72
04.01 B I 0200 53,65
04.01 B II 0300 113,48
04.01 B III 0400 175,38
04.02 A I 0500 16,37
04.02 A II a) 1 0620 95,09
04.02 A II a) 2 0720 124,67
04.02 A II a) 3 0820 127,09
04.02 A II a) 4 0920 189,79
04.02 A II b) 1 1020 87,84
04.02 A II b) 2 1120 117,42
04.02 A II b) 3 1220 119,84
04.02 A II b) 4 1320 182,54
04.02 A III a) 1 1420 24,84
04.02 A III a) 2 1520 33,53
04.02 A III b) 1 1620 113,48
04.02 A III b) 2 1720 175,38
04.02 B I a) 1820 36,27
04.02 B I b) 1 aa) 2220 per kg 0,8784 (4)
04.02 B I b) 1 bb) 2320 per kg 1,1742 (4)
04.02 B I b) 1 cc) 2420 per kg 1,8254 (4)
04.02 B I b) 2 aa) 2520 per kg 0,8784
04.02 B I b) 2 bb) 2620 per kg 1,1742
04.02 B I b) 2 cc) 2720 per kg 1,8254
04.02 B II a) 2820 47,78
04.02 B II b) 1 2910 per kg 1,1348
04.02 B II b) 2 3010 per kg 1,7538 Q
04.03 A 3110 206,33
04.03 B 3210 251,72
04.04 A 3300 194,45 (6)
04.04 B 3900 163,04 O
04.04 C 4000 143,23 (8)
04.04 D I a) 4410 1 50,86 (9)
04.04 D I b) 4510 157,95 (9)
04.04 D II 4610 254,67
04.04 Eia) 4710 163,04
04.04 E I b) 1 4800 190,57 (10)
N. L 352/30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 12. 83
(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale
comune
Codice Importo del prelievo
04.04 E I b) 2 5000 160,56 (")
04.04 E I c) 1 5210 120,42
04.04 E I c) 2 5250 257,28
04.04 E II a) 5310 163,04
04.04 E II b) 5410 257,28
17.02 A II 5500 41,05 (12)
21.07 F I 5600 41,05
23.07 B I a) 3 5700 68,30
23.07 B I a) 4 5800 88,50
23.07 B I b) 3 5900 82,31
23.07 B I c) 3 6000 66,50
23.07 B II 6100 88,50
15. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 352/31
(') Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per 1 alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti
da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro atti
vità biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti .
(3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
(4) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi
di prodotto,
b) 7,25 ECU,
c) 19,22 ECU.
(^ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 1 00 chilogrammi
di prodotto,
b) 19,22 ECU.
(*) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto , è limitato :
— a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza
dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlan
dia ;
— a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza
dalla Svizzera .
Q II prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo
1 , paragrafo 3 , del regolamento (CEE) n . 1767/82.
(8) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del
regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza dall'Austria .
(9) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del rego
lamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato,
importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia .
(10) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto , è limitato a 12,09 ECU :
— per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
— per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
(") Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto , è limitato :
— a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza
dalla Romania e dalla Svizzera ;
— a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
— a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
— a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera 1) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele ,
Romania e Turchia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato , importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria ,
Israele , Romania, Turchia e Cipro ;
— a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e per i prodotti di cui
alla lettera r) di detto allegato , importati in provenienza dalla Norvegia ;
— a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato , importati in provenienza dalla Finlandia ;
— a 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Nuova
Zelanda.
( 12) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n . 2730/75, assoggettati al
prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II .
( 13) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01 , 04.02,
04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.
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