Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3529/83 della Commissione del 12 dicembre 1983 relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 85.01 B I b) della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1983 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0110
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0022
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0110
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3529/83 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1983
relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 85.01 B I b) della tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,
considerando che, per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, c'è motivo di adottare delle disposizioni riguardanti la classificazione tariffaria di un motore elettrico rotativo per tergicristalli, senza braccio e spazzola, ma completo di appropriati meccanismi di trasmissione (ingranaggio diritto e biella oscillante) che trasformano il movimento rotatorio in movimento oscillatorio;
considerando che la tariffa doganale comune annessa al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3333/83 (3), classifica nella voce 85.01 della tariffa doganale comune, tra l'altro, le macchine generatrici, i motori, i convertitori rotanti, e nella voce 85.09, tra l'altro, gli apparecchi elettrici d'illuminazione e di segnalazione, i tergicristalli, i disgelatori, per velocipedi, motocicli ed automobili;
considerando che queste due voci sono prese in considerazione per la classificazione dell'apparecchio sopra descritto;
considerando che l'apparecchio in questione, sprovvisto degli elementi essenziali propri dei tergiscristalli (bracci e spazzole), non costituisce ancora un articolo incompleto in quanto tal quale presenta le caratteristiche essenziali di un tergiscristallo completo, e che, di conseguenza, deve essere considerato come parte di un tergicristallo elettrico;
considerando che, in applicazione della nota 2 a) della sezione XVI, le parti delle macchine e degli apparecchi compresi nei capitoli 84 e 85, che consistono in articoli contemplati in una qualsiasi delle voci degli stessi capitoli 84 e 85, ad eccezione delle voci 84.65 e 85.28, rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque sia la macchina alla quale sono destinati;
considerando che le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale relative alla voce 85.01 indicano che i motori della voce 85.01 restano classificati in questa voce anche se sono muniti di organi di trasmissione;
considerando quindi che l'apparecchio in questione deve essere classificato nella sottovoce 85.01 B I b) della tariffa doganale comune;
considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Un motore elettrico rotativo per tergicristalli, senza braccio e spazzola, ma completo di appropriati meccanismi di trasmissione (ingranaggio diritto e biella oscillante) che trasformano il movimento rotatorio in movimento oscillatorio deve essere classificato nella tariffa doganale comune nella sottovoce:
85.01 Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
B. altre macchine ed apparecchi:
I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
b) altri.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 313 del 14. 11. 1983, pag. 1.
Top